TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2019, n. 3737 – Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità

la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3400 – Il corrispettivo di cessione di studio professionale concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo professionale per la sola parte inerente alla cessione della clientela

Un regime di tassazione specifico per i corrispettivi di tali cessioni è stato introdotto solo dall'art. 36, comma 29, del d.l. n. 223 del 2006, che, nell'inserire il comma 1-quater, all'art. 54 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, norma che disciplina il reddito da lavoro autonomo, ha previsto espressamente che "concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3614 – IRES – Assegnazione del pacchetto azionario di una società partecipata e successiva cessione “infragruppo” ad un prezzo minore – Vizio di motivazione della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3614 Tributi - IRES - Assegnazione del pacchetto azionario di una società partecipata e successiva cessione "infragruppo" ad un prezzo minore - Minusvalenza - Configurazione di operazione elusiva - Difetto di motivazione della sentenza - Nullità Fatti di causa L'Agenzia delle Entrate notificava alla W. K. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3450 – In tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3450 Tributi - ICI - Terreno di pertinenza del fabbricato adibito ad abitazione principale - Esclusione - Separata iscrizione nel catasto terreni - Mancata indicazione nella dichiarazione ICI - Eccezione del vincolo di pertinenzialità in sede contenziosa - Inammissibile 1. Ritenuto che La controversia concerne l'impugnazione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 – Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 Tributi - IRPEF - Rimborso - Ritenute su pensione integrativa - Applicazione dell’imponibile ridotto - Legittimità. - Contenzioso tributario - Ricorso in cassazione - Inosservanza del termine ad impugnare - Inammissibilità del ricorso Rilevato che 1. Il sig. G.L., ex dipendente del Consorzio Autonomo del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3632 – Natura non reddituale dell’indennità di risarcimento danno per perdita di chances

in tema di imposte sui redditi, in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile "ratione temporis"), le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3457 – In tema di rimborso delle imposte sui redditi sono legittimati a richiedere all’Amministrazione  finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”)

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione  finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito")

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