TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28379 – In tema di accertamento dei redditi, l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad un altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l’effettivo titolare, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, sicché la sua applicazione non è limitata alle sole operazioni simulate

In tema di accertamento dei redditi, l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad un altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l'effettivo titolare, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, sicché la sua applicazione non è limitata alle sole operazioni simulate

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO – Sentenza 05 ottobre 2018, n. 6942 – Il principio di diritto applicato dal giudice di prime cure è quello che impernia il regime previgente la detta modifica, e rispetto ad esso è esente da censure, avendo il giudice, onerato di un accertamento di fatto, correttamente applicato la relativa disciplina seguendo i criteri anche di recente chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione

Il principio di diritto applicato dal giudice di prime cure è quello che impernia il regime previgente la detta modifica, e rispetto ad esso è esente da censure, avendo il giudice, onerato di un accertamento di fatto, correttamente applicato la relativa disciplina seguendo i criteri anche di recente chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27579 – Nel processo tributario ove l’Amministrazione finanziaria ribadisca e riproponga in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 cit.

Nel processo tributario, tuttavia, ove l'Amministrazione finanziaria ribadisca e riproponga in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 cit. (Cass. n. 7369/2017), atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 12826/2017 e giur. ivi cit.).

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 novembre 2018, n. 28335 – La normativa in esame, infatti, non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing in sé considerato, sicché la prova gravante sull’Amministrazione finanziaria riguarda solo l’esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale

La normativa in esame, infatti, non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing (spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato, sicché la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, incombendo, invece, sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, comma 3, tuir

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 novembre 2018, n. 28333 – In caso di ritardato rimborso di credito Iva, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo salvo che per il periodo complessivo massimo di giorni sessanta – termine funzionale all’assolvimento dei controlli e delle verifiche di spettanza dell’Amministrazione

«in caso di ritardato rimborso di credito Iva, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo salvo che per il periodo complessivo massimo di giorni sessanta - termine funzionale all'assolvimento dei controlli e delle verifiche di spettanza dell'Amministrazione e ragionevole secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia (sentenza 12 maggio 2011, in C- 107/10, Enel Maritsa Iztok 3 AD) - che decorrono, ai sensi dell'art. 78, comma 33, lett. a, I. n. 413 del 1991, nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alla modifica operata con il d.lgs. n. 175 del 2014, dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, in caso di richiesta rivolta all'ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento di quest'ultimo»

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 novembre 2018, n. 28331 – Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto

le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27896 – Il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta, ma qualora, invece, emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nei settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta, ma qualora, invece, emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nei settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole per il contribuente che lo richieda;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27877 – In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicché è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicché è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario. Tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'impugnazione pervenuta a conoscenza dell'appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.

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