CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25528 – Non è legittimato al ricorso per cassazione del litisconsorte, ancorché necessario, pretermesso nel giudizio di appello, potendo questi proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c.
la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente alle parti tra le quali risulti essere stata formalmente emessa la sentenza impugnata alla stregua dei soli dati desumibili dal testo della medesima. Né rileva che il soggetto rimasto estraneo al giudizio conclusosi con la decisione impugnata, a differenza del contumace, deduca a fondamento della proposta impugnazione la propria qualità di litisconsorte sostanziale indebitamente pretermesso, potendo, oltre a proporre opposizione di terzo, sempre intervenire in appello