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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40728 – In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40174 – La legittimità di un finanziamento soci -opponibile al Fisco- richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi reimmissione in azienda di utili occulti

La legittimità di un finanziamento soci -opponibile al Fisco- richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi reimmissione in azienda di utili occulti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2021, n. 39978 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 45100 depositata il 6 dicembre 2021 – Responsabilità per fatti illeciti compiuti da persona fisica in posizione apicale nelle società unipersonali

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 45100 depositata il 6 dicembre 2021 Società unipersonali - Responsabilità per fatti illeciti compiuti da persona fisica in posizione apicale - Imputabilità Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pescara ha annullato l'ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2021, n. 38378 – Cessazione della materia del contendere

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 dicembre 2021, n. 38378 Tributi - Contenzioso tributario - Cessazione della materia del contendere - Sentenza del tribunale di annullamento dell’iscrizione ipotecaria - Compensazione delle spese Fatti di causa L.B. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39806 – Nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto giuridico d’imposta, costituisce principio a tutela della parità delle parti quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d’imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

Nel processo, che sia instaurato a seguito di accertamenti sintetici e induttivi per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto giuridico d'imposta, costituisce principio a tutela della parità delle parti quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione della inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere di allegazione il contribuente abbia provveduto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità e del regolare contraddittorio processuale per la corretta definizione del rapporto giuridico d'imposta, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso nel settore tributario ai mezzi di prova, in parte inibiti dall'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39513 – Nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale

Nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 dicembre 2021, n. 40652 – La disposizione di cui all’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso

La disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso

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