SERVIZI UTILI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 dicembre 2021, n. 40476 – Ai sensi dell’art. 9 l. fall., la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia

Ai sensi dell'art. 9 l. fall., la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40223 – La previsione di cui all’art. 32, cit., si fonda sulla considerazione che i prelevamenti dal conto corrente intestato al socio di una società a ristretta base partecipativa, quale quella in esame, costituiscono una presunzione di capacità produttiva del reddito della società, essendo ipotizzabile un impiego/investimento della somma prelevata con finalità di produzione di altra ricchezza

La previsione di cui all'art. 32, cit., si fonda sulla considerazione che i prelevamenti dal conto corrente intestato al socio di una società a ristretta base partecipativa, quale quella in esame, costituiscono una presunzione di capacità produttiva del reddito della società, essendo ipotizzabile un impiego/investimento della somma prelevata con finalità di produzione di altra ricchezza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 40013 – Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito. In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di Iva, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito. In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di Iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40649 – Qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro (agricolo) esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale, fatto valere in giudizio

Qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro (agricolo) esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale, fatto valere in giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40178 – La verifica del Tribunale fallimentare di non fallibilità dell’imprenditore, a norma dell’art. 15, ultimo comma l. fall., costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, per l’accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del T.f.r. e dei crediti di lavoro previsti dall’art. 2 d.lg. 80/1992

La verifica del Tribunale fallimentare di non fallibilità dell'imprenditore, a norma dell'art. 15, ultimo comma l. fall., costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, per l’accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del T.f.r. e dei crediti di lavoro previsti dall’art. 2 d.lg. 80/1992

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40735 – Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per fa mancanza di un provvedimento indispensabile per fa soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova

Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per fa mancanza di un provvedimento indispensabile per fa soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40733 – La cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi richiesti per la prima volta con tale atto, dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di valutare la correttezza del calcolo degli interessi stessi

La cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi richiesti per la prima volta con tale atto, dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di valutare la correttezza del calcolo degli interessi stessi

Torna in cima