CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 dicembre 2021, n. 40476 – Ai sensi dell’art. 9 l. fall., la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia