CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40781
Lavoro agricolo – Elenchi agricoli – Cancellazione – Reiscrizione
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 20.11.2015, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di R. A. ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2007 e a percepire il trattamento economico di disoccupazione;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;
che R. A. ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), 24, d.l. n. 112/2008 (conv. con l. n. 133/2008), 14, comma 17, lett. e), l. n. 246/2005, e 38, comma 4, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito disatteso l’eccezione di decadenza dall’azione sul presupposto che la norma di cui all’art. 22, d.l. n. 7/1970, cit., non fosse vigente all’epoca dei fatti per cui è causa, per essere stata abrogata dall’art. 24, d.l. n. 112/2008, cit.;
che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la decadenza dall’impugnativa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, prevista dall’art. 22, d.l. n. 7/1970, cit., è stata effettivamente abrogata dall’art. 24, d.l. n. 112/2008, parimenti cit., che ha fatto salvi i commi 14 e 15 dell’art. 14, l. n. 246/2005, ma non anche il successivo comma 17, la cui lettera e) stabiliva la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale (così Cass. nn. 26161 del 2016 e 16661 del 2018);
che, essendo stato il termine di decadenza ripristinato dall’art. 38, comma 5, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), esso, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all’art. 252 disp. att. c.c., ha ripreso a decorrere dalla data della di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011 cit., ossia dal 6.7.2011, limitatamente ai provvedimenti comunicati anteriormente a tale epoca e per i quali la decadenza non fosse ancora maturata al 21.12.2008 (così, specialmente, Cass. n. 16661 del 2018, cit.);
che, non essendo stata la norma operante nel periodo 21.12.2008-5.7.2011 ed essendosi in specie accertato che il termine decadenziale, avuto riguardo alla data in cui si era formato il silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo presentato dall’odierna controricorrente, scadeva il 14.2.2009 (così la sentenza impugnata, pag. 6), affatto correttamente la Corte di merito ha ritenuto la piena ammissibilità dell’azione giudiziaria intrapresa con la domanda giudiziale depositata il 30.4.2009, essendo il termine de quo maturato in un periodo in cui la norma che lo istituiva non era più in vigore;
che il ricorso, pertanto, va rigettato;
che, essendosi i principi di diritto cui s’è data qui continuità formati posteriormente alla data d’introduzione del presente giudizio di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
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