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CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 46032 depositata il 16 dicembre 2021 – Il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961 – mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del lavoro – è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto Ispettorato nell’esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall’art. 4 della legge citata, e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dall’articolo 8 del d.P.R. n. 520 del 1955, rimanendo escluso solo nel caso in cui l’omissione non attenga a specifiche istanze dell’Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della documentazione di lavoro

Il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 - mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro - è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto Ispettorato nell'esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall'art. 4 della legge citata, e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dall'articolo 8 del d.P.R. n. 520 del 1955, rimanendo escluso solo nel caso in cui l'omissione non attenga a specifiche istanze dell'Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della documentazione di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39949 – Il ricorso in cassazione è inammissibile per difetto di specificità qualora il ricorrente omette, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di trascrivere il contenuto del ricorso proposto davanti al Tribunale nonché il contenuto dell’atto con il quale ha adito il Collegio arbitrale, adempimenti questi indispensabili al fine della verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo ricorso per cassazione, senza il sussidio di altre fonti, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo

Il ricorso in cassazione è inammissibile per difetto di specificità qualora il ricorrente omette, in violazione della prescrizione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di trascrivere il contenuto del ricorso proposto davanti al Tribunale nonché il contenuto dell'atto con il quale ha adito il Collegio arbitrale, adempimenti questi indispensabili al fine della verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo ricorso per cassazione, senza il sussidio di altre fonti, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 45959 depositata il 15 dicembre 2021 – Omessa manutenzione edile degli ambienti di vita e di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 45959 depositata il 15 dicembre 2021 Sicurezza - Omessa manutenzione edile degli ambienti di vita e di lavoro - Manzione elaborazione del documento di valutazione dei rischi - Estinzione del reato - Prescrizione Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 settembre 2020, il Tribunale di Napoli condannava [...]

L'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 dicembre 2021, n. 40216 – In caso di ritardato rimborso di credito IVA, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo, salvo che per il periodo complessivo, che decorrono, ai sensi dell’art. 78, comma 33, lett. a), della l. n. 413 del 1991, nel testo ratione temporis applicabile anteriore alla modifica operata con il d.lgs. n. 175 del 2014, dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, in caso di richiesta rivolta all’ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento di quest’ultimo massimo di giorni sessanta

In caso di ritardato rimborso di credito IVA, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo, salvo che per il periodo complessivo, che decorrono, ai sensi dell'art. 78, comma 33, lett. a), della l. n. 413 del 1991, nel testo ratione temporis applicabile anteriore alla modifica operata con il d.lgs. n. 175 del 2014, dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, in caso di richiesta rivolta all'ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento di quest'ultimo massimo di giorni sessanta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40621 – In sede di giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. può essere dedotto anche in relazione ad un’eccezione, alla duplice condizione che essa risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta

In sede di giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. può essere dedotto anche in relazione ad un'eccezione, alla duplice condizione che essa risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 dicembre 2021, n. 40207 – In tema di revocazione ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato

In tema di revocazione ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 dicembre 2021, n. 40416 – In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo

In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo

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