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CORTE di CASSAZIONE , sezione lavoro, ordinanza n. 11535 depositata il 30 aprile 2024 – Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […] non hanno – secondo la disciplina vigente ratione temporis – […] l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che [...] non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis - [...] l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11811 depositata il 2 maggio 2024 – Ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull’intera statuizione che abbia affermato l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico

Ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione che abbia affermato l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico

Il reato di bancarotta fraudolente documentale per omessa tenuta od occultamento delle scritture contabili richiede il dolo specifico che non può consistere nella mancata consegna delle scritture o loro sottrazione

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16414 depositata il 19 aprile 2024, intervenendo in tema di reato per bancarotta fraudolente patrimoniale e documentale, ha ribadito che "... Va premesso che il reato di bancarotta fraudolenta documentale si può manifestare nelle sue due alternative forme descritte (entrambe) al n. 2 dell'art. 216 l. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 11348 depositata il 29 aprile 2024 – L’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Suprema Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Suprema Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 11386 depositata il 29 aprile 2024 – La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l’amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 11242 depositata il 26 aprile 2024 – Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio

Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 2604 depositata il 29 gennaio 2024 – Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d’ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa, e non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione

Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d’ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, e non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 12142 depositata il 6 maggio 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su “facebook” di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone

In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su “facebook” di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone

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