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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8637 depositata il 2 aprile 2024 – La collaborazione delle parti con il giudice comporta che la loro iniziativa si sostanzia nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione ed è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio. Per cui comporta l’inammissibilità del motivo, per la preclusione dell’esame diretto da parte della Corte, cui essa è tenuta, per la parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comportante l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione

La collaborazione delle parti con il giudice comporta che la loro iniziativa si sostanzia nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione ed è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Per cui comporta l’inammissibilità del motivo, per la preclusione dell’esame diretto da parte della Corte, cui essa è tenuta, per la parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comportante l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 19 depositata l’ 11 gennaio 2024 – L’assenza dell’invito del giudice a munirsi di un difensore tecnico non dà luogo a nullità assoluta della sentenza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 19 depositata l' 11 gennaio 2024 Rinuncia al mandato del difensore - Processo tributario - difensore - rinuncia al mandato - decisione comunque assunta - vizio della sentenza - esclusione Massima: Non è nulla la sentenza di I° grado che sia [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 14047 depositata il 5 aprile 2024 – Il sequestro preventivo, derivante dall’illecito amministrativo di cui all’art. 24, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e finalizzato alla confisca obbligatoria, deve contenere la concisa motivazione anche del pericufum in mora, da rapportare rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale – alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio

Il sequestro preventivo, derivante dall'illecito amministrativo di cui all'art. 24, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e finalizzato alla confisca obbligatoria, deve contenere la concisa motivazione anche del pericufum in mora, da rapportare rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio

Corte di Cassazione, sezione tributaria ordinanza n. 5115 depositata il 27 febbraio 2024 – Il d. lgs. n. 472 del 1997, all’art. 7, comma 3, e art. 12, prevede la compatibilità tra la “recidiva” in materia tributaria e la continuazione. In particolare, tanto l’art. 7, comma 3, che l’art. 12, comma 5, fanno espressamente riferimento a “violazioni della stessa indole” reiterate nel tempo. L’astratta compatibilità tra i due istituti impone di valutare il fondamento della recidiva e della continuazione nel sistema tributario. Il cumulo giuridico rappresenta, infatti, un beneficio che discende dalla sostanziale unitarietà della trasgressione; la recidiva, al contrario, punisce con più rigore chi si ostini a commettere consecutivamente la stessa violazione

Il d. lgs. n. 472 del 1997, all’art. 7, comma 3, e art. 12, prevede la compatibilità tra la "recidiva" in materia tributaria e la continuazione. In particolare, tanto l'art. 7, comma 3, che l'art. 12, comma 5, fanno espressamente riferimento a "violazioni della stessa indole" reiterate nel tempo. L'astratta compatibilità tra i due istituti impone di valutare il fondamento della recidiva e della continuazione nel sistema tributario. Il cumulo giuridico rappresenta, infatti, un beneficio che discende dalla sostanziale unitarietà della trasgressione; la recidiva, al contrario, punisce con più rigore chi si ostini a commettere consecutivamente la stessa violazione

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 2882 depositata il 27 marzo 2024 – L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti”): in tal caso, infatti, “il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti” ed il nuovo termine si applica, in particolare, laddove l’amministrazione non dia “immediata conoscenza” degli atti di gara, in specie mediante tempestiva risposta alla (anch’essa tempestiva) richiesta d’accesso, da evadere entro il termine di 15 giorni, e coincide con l’ordinario termine d’impugnazione di trenta giorni, decorrente dalla effettiva ostensione dei documenti richiesti dall’interessata

L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti”): in tal caso, infatti, “il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti” ed il nuovo termine si applica, in particolare, laddove l’amministrazione non dia “immediata conoscenza” degli atti di gara, in specie mediante tempestiva risposta alla (anch’essa tempestiva) richiesta d’accesso, da evadere entro il termine di 15 giorni, e coincide con l’ordinario termine d’impugnazione di trenta giorni, decorrente dalla effettiva ostensione dei documenti richiesti dall’interessata

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sezione n. 1, sentenza n. 12 depositata il 10 gennaio 2024 – Ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, incombe sull’impresa l’onere di provare l’esistenza dei requisiti che la legge prevede per il conseguimento dell’agevolazione fiscale

Ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, incombe sull’impresa l’onere di provare l’esistenza dei requisiti che la legge prevede per il conseguimento dell’agevolazione fiscale

Corte di Cassazione. sezione tributaria, ordinanza n. 6349 depositata l’ 8 marzo 2024 – Ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso

Ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7495 depositata il 20 marzo 2024 – Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all’amministrazione finanziaria –in assenza di elementi extratestuali o atti collegati – la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell’art. 20 deld dall’art.1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali

Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all’amministrazione finanziaria –in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell’art. 20 deld dall'art.1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali

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