CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8637 depositata il 2 aprile 2024 – La collaborazione delle parti con il giudice comporta che la loro iniziativa si sostanzia nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione ed è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio. Per cui comporta l’inammissibilità del motivo, per la preclusione dell’esame diretto da parte della Corte, cui essa è tenuta, per la parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comportante l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione
La collaborazione delle parti con il giudice comporta che la loro iniziativa si sostanzia nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione ed è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Per cui comporta l’inammissibilità del motivo, per la preclusione dell’esame diretto da parte della Corte, cui essa è tenuta, per la parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comportante l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione