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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 2, sentenza n. 162 depositata l’ 8 gennaio 2024 – Ai fini della detrazione dell’IVA, è onere del contribuente, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, fornire la prova dell’esistenza contabile del credito attraverso la produzione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo

Ai fini della detrazione dell’IVA, è onere del contribuente, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, fornire la prova dell’esistenza contabile del credito attraverso la produzione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, sezione n. 1, sentenza n. 1 depositata il 4 gennaio 2024 – In tema di tributi doganali, il certificato di origine delle merci emesso dal Paese di esportazione (art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 e ss.mm.) costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale, ma non ha efficacia di “prova legale assoluta” della effettiva origine della merce

In tema di tributi doganali, il certificato di origine delle merci emesso dal Paese di esportazione (art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 e ss.mm.) costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale, ma non ha efficacia di “prova legale assoluta” della effettiva origine della merce

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 4, sentenza n. 10 depositata il 4 gennaio 2024 – Le iscrizioni che segnalano la presenza di postazioni “Bancomat” in luoghi e sedi diverse dalle banche di appartenenza, come quelle situate in stazioni o centri commerciali, non costituiscono messaggi di carattere pubblicitario

Le iscrizioni che segnalano la presenza di postazioni “Bancomat” in luoghi e sedi diverse dalle banche di appartenenza, come quelle situate in stazioni o centri commerciali, non costituiscono messaggi di carattere pubblicitario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8729 depositata il 3 aprile 2024 – In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso professionale in una misura inferiore a quella richiesta, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso professionale in una misura inferiore a quella richiesta, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9131 depositata il 5 aprile 2024 – Il vizio ex art. 360 n. 5 richiede che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente indichi il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Il vizio ex art. 360 n. 5 richiede che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente indichi il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9130 depositata il 5 aprile 2024 – La decadenza prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento

La decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8642 depositata il 2 aprile 2024 – In caso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata – che è il frutto di selezione e di valutazione di una pluralità di elementi – la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell’art. 360, deve denunciare – beninteso, entro i limiti della cd. “doppia conforme” – l’omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità

In caso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata – che è il frutto di selezione e di valutazione di una pluralità di elementi – la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360, deve denunciare – beninteso, entro i limiti della cd. “doppia conforme” – l'omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione 2, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2024 – La nuova formulazione dell’art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992, entrata in vigore il 16 settembre 2022 a seguito della legge 130/2022, non modifica l’ordinaria ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria. La citata disposizione, infatti, si limita semplicemente ad affermare che è l’Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell’accertamento, senza giungere, come preteso dal contribuente, ad attribuire ogni onere probatorio all’Agenzia delle entrate

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione 2, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2024 Contenzioso - Onere della prova - La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992 disposta della legge 130/2022 non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova - Sussiste Massima: La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 [...]

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