Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione 2, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2024 – La nuova formulazione dell’art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992, entrata in vigore il 16 settembre 2022 a seguito della legge 130/2022, non modifica l’ordinaria ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria. La citata disposizione, infatti, si limita semplicemente ad affermare che è l’Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell’accertamento, senza giungere, come preteso dal contribuente, ad attribuire ogni onere probatorio all’Agenzia delle entrate