SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 279 depositata il 4 gennaio 2024 – L’effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto

L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 133 depositata il 3 gennaio 2024 – La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese

La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 223 depositata il 4 gennaio 2024 – In tema di imposte sui redditi, l’art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986”, ora art. 101, comma 5, “prevedendo che, al di fuori dell’ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l’onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita

In tema di imposte sui redditi, l'art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986”, ora art. 101, comma 5, “prevedendo che, al di fuori dell'ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l'onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 603 depositata l’ 8 gennaio 2024 – L’art. 49, l. n. 88/1989, nel prevedere che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali, rinvia, per definire l’appartenenza al settore artigianato, alle “attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443”, c.d. legge-quadro sull’artigianato; il rinvio disposto dall’art. 49, l. n. 88/1989, alle previsioni di cui alla l. n. 443/1985, cit., non può che ritenersi recettizio

L’art. 49, l. n. 88/1989, nel prevedere che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali, rinvia, per definire l’appartenenza al settore artigianato, alle “attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443”, c.d. legge-quadro sull’artigianato; il rinvio disposto dall’art. 49, l. n. 88/1989, alle previsioni di cui alla l. n. 443/1985, cit., non può che ritenersi recettizio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 597 depositata l’ 8 gennaio 2024 – l rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

l rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 46 depositata il 2 gennaio 2024 – La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l’assunzione da parte del contribuente dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l'assunzione da parte del contribuente dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 4 dell’ 11 gennaio 2024 – Illegittimità costituzionale delle leggi o atti aventi forza di legge quando la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 Cost.

Illegittimità costituzionale delle leggi o atti aventi forza di legge quando la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 Cost.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 6 depositata il 2 gennaio 2024 – L’art. 13 del D.lgs. 471/1997 non definisce il “credito non spettante per cui seguendo una tesi differente e “ampliativa”, nella stessa disposizione convivrebbero irragionevolmente due diversi presupposti della mede­sima condotta: nel caso di utilizzazione di crediti non spettanti, non sarebbe ri­chiesto il requisito della loro facile rilevabilità a seguito di uno dei controlli citati; nel caso di compensazione con crediti inesistenti, tale requisito sarebbe invece richiesto, “con l’ulteriore, assurda conseguenza che la condotta più grave avrebbe un margine di applicazione (in conseguenza di presupposti non richiesti in caso di crediti non spettanti) addirittura meno ampio di quella meno grave”

L'art. 13 del D.lgs. 471/1997 non definisce il "credito non spettante per cui seguendo una tesi differente e "ampliativa", nella stessa disposizione convivrebbero irragionevolmente due diversi presupposti della mede­sima condotta: nel caso di utilizzazione di crediti non spettanti, non sarebbe ri­chiesto il requisito della loro facile rilevabilità a seguito di uno dei controlli citati; nel caso di compensazione con crediti inesistenti, tale requisito sarebbe invece richiesto, "con l'ulteriore, assurda conseguenza che la condotta più grave avrebbe un margine di applicazione (in conseguenza di presupposti non richiesti in caso di crediti non spettanti) addirittura meno ampio di quella meno grave"

Torna in cima