CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 133 depositata il 3 gennaio 2024
Tributi – Avvisi di accertamento – Ripresa a tassazione di maggior reddito – IRAP – IRES – IVA – Difetto di sottoscrizione – Rinuncia al ricorso per cassazione – Atto unilaterale recettizio – Estinzione del giudizio
Fatti di causa
l’Agenzia delle entrate ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, integralmente riformando la decisione di primo grado resa dalla Commissione tributaria provinciale di Enna, ha annullato gli avvisi di accertamento notificati a S. s.r.l. contenenti ripresa a tassazione di maggior reddito a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2010;
gli atti impositivi erano stati impugnati dalla contribuente sull’assunto della loro invalidità per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario munito del corrispondente potere; nel merito, la società aveva poi contestato la pretesa erariale nella parte in cui aveva ritenuto la non deducibilità di alcuni costi;
la società contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dolendosi del contrasto presente nella sentenza d’appello fra motivazione e dispositivo;
la pronunzia impugnata, infatti, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni dell’infondatezza del gravame proposto dalla società contribuente, conteneva nel dispositivo la declaratoria di accoglimento dello stesso e di integrale riforma della sentenza impugnata;
il secondo motivo si appunta sulla medesima questione, che denunzia sotto forma di violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.;
con atto depositato il 7 agosto 2023 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso, chiedendo a questa Corte di decidere in conformità, essendo nel frattempo intervenuta la correzione della sentenza d’appello per errore materiale;
la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019);
invero, poiché l’art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali;
non vi è a provvedere sulle spese di lite, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;
non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
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