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Corte di Cassazione, ordinanza n. 1378 depositata il 15 gennaio 2024 – Il rischio di cui i clienti avrebbero dovuto essere (ma non sono stati) avvertiti dall’avvocato, nel fatto in sé che comunque una tale azione avrebbe potuto essere esercitata con tutte le ulteriori conseguenze che una tale iniziativa, non escludibile a priori, avrebbe potuto comportare

Il rischio di cui i clienti avrebbero dovuto essere (ma non sono stati) avvertiti dall'avvocato, nel fatto in sé che comunque una tale azione avrebbe potuto essere esercitata con tutte le ulteriori conseguenze che una tale iniziativa, non escludibile a priori, avrebbe potuto comportare

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 796 depositata il 9 gennaio 2024 – In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l’istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 851 depositata il 9 gennaio 2024 – Il diritto alla pensione di anzianità per gli iscritti alla Gestione commercianti matura al raggiungimento del coefficiente 96, risultante dalla somma dell’anzianità anagrafica e dell’anzianità contributiva ed in assenza di un preciso riferimento ai mesi (come invece previsto ad es. dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, conv. con l. n. 214/2011), non sia consentito all’interprete di valorizzare il tempo trascorso dalla data dell’ultimo compimento dell’età anagrafica ragguagliandolo a mesi e non a giorni, dovendo al silenzio del legislatore attribuirsi il significato secondo cui ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit

Il diritto alla pensione di anzianità per gli iscritti alla Gestione commercianti matura al raggiungimento del coefficiente 96, risultante dalla somma dell’anzianità anagrafica e dell’anzianità contributiva ed in assenza di un preciso riferimento ai mesi (come invece previsto ad es. dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, conv. con l. n. 214/2011), non sia consentito all’interprete di valorizzare il tempo trascorso dalla data dell’ultimo compimento dell’età anagrafica ragguagliandolo a mesi e non a giorni, dovendo al silenzio del legislatore attribuirsi il significato secondo cui ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1258 depositata l’ 11 gennaio 2024 – Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che «esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (…) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che «esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (...) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35557 depositata il 20 dicembre 2023 – In considerazione della rilevanza nomofilattica della questione, in assenza di precedenti di legittimità specifici ed atteso il valore della controversia, sia necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 35557 depositata il 20 dicembre 2023 Tributi - Addizionale IRES - "Robin Tax" - Istanza di rimborso - Conferimento d'azienda - Soglia minima ricavi - Rinvio  Rilevato che 1. Si legge nel ricorso che la E. S.r.l. (già S. S.r.l.) ha quale oggetto sociale anche la distribuzione di energia [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1047 depositata il 10 gennaio 2024 – La previsione di cui alla norma dettata dall’art. 7 comma 9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al 100% per i primi 12 mesi ed all’80% dal 13° al 36° mese, mentre correttamente non è stata fatta applicazione dell’art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse

La previsione di cui alla norma dettata dall’art. 7 comma 9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al 100% per i primi 12 mesi ed all’80% dal 13° al 36° mese, mentre correttamente non è stata fatta applicazione dell’art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 585 depositata l’ 8 gennaio 2024 – La violazione dell’art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti

La violazione dell'art. 2697 cod.civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti

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