CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35557 depositata il 20 dicembre 2023
Tributi – Addizionale IRES – “Robin Tax” – Istanza di rimborso – Conferimento d’azienda – Soglia minima ricavi – Rinvio
Rilevato che
1. Si legge nel ricorso che la E. S.r.l. (già S. S.r.l.) ha quale oggetto sociale anche la distribuzione di energia elettrica ed è stata costituita in data (…).
In data (…), la E.D. S.p.A. ha conferito nella S. S.r.l. il ramo d’azienda concernente l’attività di distribuzione dell’energia elettrica nella Provincia Autonoma di (…), con effetti giuridici ed economici decorsi dall’ultimo istante utile del (…) (doc. 5 ric. primo grado).
Il primo periodo d’imposta della S. S.r.l. si è dunque chiuso in data (…) ed ha avuto una durata pari a 100 giorni.
Con verbale del (…), è stato deliberato il cambio di denominazione sociale da S. S.r.l. a E. S.r.l..
Avendo il D.L. n. 112 del 2008, art. 81, commi 16-18, previsto, a decorrere dal 2008, l’assoggettamento ad un’addizionale Ires delle imprese operanti nel settore del petrolio e dell’energia elettrica (c.d. “Robin Tax”) che, nel periodo precedente abbiano conseguito un volume di ricavi superiori a 10 milioni di Euro ed un reddito imponibile superiore ad un 1 milione di Euro, la stessa S. S.r.l ha, in data (…), versato la somma di Euro 709.159,34 a titolo di saldo addizionale Ires, settore petrolifero e gas, per l’anno 2011. La medesima società ha quindi presentato, in data 10 settembre 2012, istanza di rimborso dell’addizionale versata, ritenendo di non avere superato, nel periodo precedente (ossia, l’anno di imposta 2010), i limiti dimensionali per l’applicazione dell’imposta.
Con provvedimento del 7 maggio 2019, l’Ufficio ha tuttavia negato il rimborso, ritenendo, in base alla propria circolare n. 35/E del 18 giugno 2010, che – avendo in data 21.12.2010 l’istante e la E.D. S.p.A. sottoscritto un contratto di conferimento di ramo d’azienda – per verificare il superamento dei limiti dimensionali del D.L. n. 112 del 2008, art. 81, andavano presi a riferimento non solo i ricavi ed il reddito imponibile conseguiti dalla società soggetta all’addizionale, ma anche quelli conseguiti, nel periodo d’imposta precedente (2010), dalla conferente ENEL.
Avverso il diniego, la E. s.r.l. ha proposto ricorso, che la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano ha rigettato.
Avverso la pronuncia di prime cure la società ha proposto appello, che la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato con la sentenza di cui all’epigrafe.
La medesima società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza d’appello.
L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 81, comma 16 (nel testo vigente all’epoca dei fatti); violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 176, comma 4 (T.U.I.R.); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 disposizioni preliminari al codice civile: tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Lamenta la ricorrente che, in assenza di alcun riferimento normativo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 18 giugno 2010 – presa a determinante fondamento della decisione impugnata – ha affermato che, ai sensi dell’art. 176, comma 4, del T.U.I.R., in caso di conferimento d’azienda, il soggetto conferitario dovrà tenere conto, ai fini di verificare il superamento o meno della soglia minima dei ricavi del D.L. n. 112 del 2008, art. 81, comma 16, anche dei ricavi, riferiti all’azienda conferita, conseguiti dal conferente nel periodo di imposta precedente. In questo modo, secondo la ricorrente, la CTR ha dato luogo ad un’interpretazione estensiva e/o analogica del D.L. n. 112 del 2008, stesso art. 81, che non trova corrispondenza non solo nella lettera di tale disposizione, ma nemmeno nella ratio di quest’ultima.
A sua volta, aggiunge la ricorrente, l’art. 176, comma 4, del T.U.I.R. non costituisce una norma avente “valenza generale” – che possa, in via di analogia, compensare una lacuna del D.L. n. 112 del 2008, art. 81, comma 16, ma rappresenta una specifica norma di favore, che consentire di rateizzare le plusvalenze in caso di opzione per l’affrancamento, e che disciplina pertanto tutt’altra fattispecie rispetto a quella qui controversa.
2. Con il secondo motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere la corte di giustizia tributaria di secondo grado esaminato l’eccezione sollevata dalla ricorrente secondo cui E. srl non può essere considerata neocostituita in relazione al periodo di imposta 2011”.
Nella sostanza, la ricorrente denunzia che la CTR avrebbe omesso di esaminare il dato cronologico relativo alla sua costituzione, rilevante al fine di escluderla, comunque, dalla fattispecie astratta evidenziata dalla predetta circolare e considerata dalla CTR come “integrativa” del D.L. n. 112 del 2008, art. 81, comma 16.
Ritiene il Collegio che in considerazione della rilevanza nomofilattica della questione, in assenza di precedenti di legittimità specifici ed atteso il valore della controversia, sia necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione nella pubblica udienza.
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