SERVIZI UTILI

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32213 depositata il 21 novembre 2023 – Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l’originale dell’atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto

Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16717 depositata il 14 giugno 2021 – La deduzione in oggetto doveva ritenersi ammissibile, perché integrativa non di un ‘nuovo motivo’ avverso la sentenza di primo grado, e neppure di un’eccezione in senso proprio, quanto di un elemento difensivo basato su una circostanza (giudicato esterno su un elemento costitutivo dell’imposizione) sopravvenuta e suscettibile di essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio

La deduzione in oggetto doveva ritenersi ammissibile, perché integrativa non di un 'nuovo motivo' avverso la sentenza di primo grado, e neppure di un'eccezione in senso proprio, quanto di un elemento difensivo basato su una circostanza (giudicato esterno su un elemento costitutivo dell'imposizione) sopravvenuta e suscettibile di essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32268 depositata il 21 novembre 2023 – L’effetto vincolante del giudicato esterno in materia tributaria è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, stante il principio della autonomia dei periodi di imposta

L'effetto vincolante del giudicato esterno in materia tributaria è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, stante il principio della autonomia dei periodi di imposta

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 47900 depositata il 30 novembre 2023 – In tema di bancarotta societaria (art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall’art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato. Esso sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento dell’evento costituito dal dissesto già in atto della società

In tema di bancarotta societaria (art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall.), rilevano ai fini della responsabilità penale anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall'art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato. Esso sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento dell'evento costituito dal dissesto già in atto della società

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33399 depositata il 30 novembre 2023 – In tema di accertamento delle imposte, il contribuente è legittimato ad impugnare, unitamente all’atto impositivo, anche un atto istruttorio prodromico, quale il provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica previsto, in materia di IVA, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, richiamato dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, in materia di imposte dirette, emesso nei confronti di soggetto estraneo all’accertamento. L’autorizzazione alla perquisizione domiciliare del Procuratore della Repubblica è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie la cui sussistenza e legittimità deve essere oggetto di verifica da parte del giudice

In tema di accertamento delle imposte, il contribuente è legittimato ad impugnare, unitamente all’atto impositivo, anche un atto istruttorio prodromico, quale il provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica previsto, in materia di IVA, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, richiamato dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, in materia di imposte dirette, emesso nei confronti di soggetto estraneo all’accertamento. L'autorizzazione alla perquisizione domiciliare del Procuratore della Repubblica è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie la cui sussistenza e legittimità deve essere oggetto di verifica da parte del giudice

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33713 depositata il 4 dicembre 2023 – Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33578 depositata il 1° dicembre 2023 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Torna in cima