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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. n. 1, sentenza n. 349 depositata il 14 agosto 2023 – L’IRAP non è dovuta in caso di esercizio di una professione di medico di base convenzionato con il S.S.N., nella forma della “medicina di gruppo”, priva di autonoma organizzazione

L’IRAP non è dovuta in caso di esercizio di una professione di medico di base convenzionato con il S.S.N., nella forma della “medicina di gruppo”, priva di autonoma organizzazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. n. 23, sentenza n. 2529 depositata il 10 agosto 2023 – E’ consentito l’esercizio della detrazione in caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ove il contribuente dimostri che il diritto alla detrazione sia stato esercitato entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi del D.P.R. n. 322/1998, art. 8, comma 3 pro tempore

E' consentito l'esercizio della detrazione in caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ove il contribuente dimostri che il diritto alla detrazione sia stato esercitato entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi del D.P.R. n. 322/1998, art. 8, comma 3 pro tempore

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. n. 23, sentenza n. 2527 depositata il 10 agosto 2023 – La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l’art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92, laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In forza di detto provvedimento è venuto a cadere l’automatismo tra definizione della lite e compensazione delle spese nel caso dell’autotutela operata dall’Amministrazione Finanziaria, venendo affidato all’organo giudicante ogni valutazione in punto di spese del giudizio

La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l'art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92, laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In forza di detto provvedimento è venuto a cadere l'automatismo tra definizione della lite e compensazione delle spese nel caso dell'autotutela operata dall'Amministrazione Finanziaria, venendo affidato all'organo giudicante ogni valutazione in punto di spese del giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza, sez. n. 2, sentenza n. 60 depositata il 9 agosto 2023 – L’istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), è di sicura applicazione anche nel processo tributario in forza dell’art. 1 D.Lgs. 546/1992 che, disponendo che al processo tributario si applichino le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, ha inteso operare un rinvio non già recettizio e statico bensì dinamico

L'istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), è di sicura applicazione anche nel processo tributario in forza dell'art. 1 D.Lgs. 546/1992 che, disponendo che al processo tributario si applichino le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, ha inteso operare un rinvio non già recettizio e statico bensì dinamico

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32860 depositata il 27 novembre 2023 – Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721, 2722, 2723 cod. civ., nonché, in tema di simulazione, dall’art. 1417 dello stesso codice

Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721, 2722, 2723 cod. civ., nonché, in tema di simulazione, dall'art. 1417 dello stesso codice

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32393 depositata il 21 novembre 2023 – La specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo per cui si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza

La specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo per cui si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 2023 – In materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l’individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito

In materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 32453 depositata il 22 novembre 2023 – In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo

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