Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. n. 23, sentenza n. 2527 depositata il 10 agosto 2023 – La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l’art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92, laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In forza di detto provvedimento è venuto a cadere l’automatismo tra definizione della lite e compensazione delle spese nel caso dell’autotutela operata dall’Amministrazione Finanziaria, venendo affidato all’organo giudicante ogni valutazione in punto di spese del giudizio