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Corte di Cassazione, ordinanza n. 8854 depositata il 29 marzo 2019 – Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, per difetto di elementi formali essenziali, incompetenza o violazione di norme sul procedimento, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

Corte di Cassazione, ordinanza n. 30914 depositata il 19 ottobre 2022 – Si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della causa petendi quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio

Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 38747 depositata il 22 settembre 2023 – Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in caso di bancarotta c.d. specifica, non è, dunque, quello generico, sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell’incriminazione in oggetto.

Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in caso di bancarotta c.d. specifica, non è, dunque, quello generico, sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. n. 5, sentenza n. 624 depositata il 30 giugno 2023 – In base al disposto di cui al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario

In base al disposto di cui al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. n. 3, sentenza n. 2380 depositata il 28 giugno 2023 – L’amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare e provare con elementi idonei la pretesa erariale in modo circostanziato, indicando precisamente le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’atto impositivo, a pena di annullabilità dell’atto stesso

L’amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare e provare con elementi idonei la pretesa erariale in modo circostanziato, indicando precisamente le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’atto impositivo, a pena di annullabilità dell’atto stesso

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27711 depositata il 2 ottobre 2023 – Nell’attuazione dell’art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

Nell’attuazione dell’art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27476 depositata il 27 settembre 2023 – In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali è individuato nella scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo la soglia di trecento giorni, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l’inizio del computo del termine decadenziale

In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali è individuato nella scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo la soglia di trecento giorni, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l’inizio del computo del termine decadenziale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27451 depositata il 27 settembre 2023 – Incombe su chi ha cariche societarie il dovere di agire informati non in termini di mera attesa passiva, ma da declinare, anche con riferimento alla materia in esame (sanzioni amministrative in materia di regolarità fiscale e contributiva dei rapporti di lavoro), da un lato quale dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui l’amministratore sia, o debba essere, a conoscenza, e, dall’altro, in quello di informarsi, affinché le scelte di gestione risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale attraverso l’esercizio dei poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica

Incombe su chi ha cariche societarie il dovere di agire informati non in termini di mera attesa passiva, ma da declinare, anche con riferimento alla materia in esame (sanzioni amministrative in materia di regolarità fiscale e contributiva dei rapporti di lavoro), da un lato quale dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui l’amministratore sia, o debba essere, a conoscenza, e, dall'altro, in quello di informarsi, affinché le scelte di gestione risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale attraverso l’esercizio dei poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica

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