Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. n. 3, sentenza n. 2380 depositata il 28 giugno 2023
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare in modo circostanziato la pretesa erariale, indicando precisamente le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’atto impositivo, a pena di annullabilità dell’atto stesso – nuovo onere della prova
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controlli al termine di una Verifica fiscale posta in essere dai propri funzionari nei confronti della Società C. SRL (c.f./p.iva ——), esercente l’attività di “Discoteche, sale da ballo night” (codice attività n.932910), e culminata con Processo Verbale di Constatazione notificato alla parte il 05/11/2019, in data 05/08/2022 ha notificato alla contribuente l’avviso di accertamento n. ——- 2022 (anno d’imposta 2016) con cui, ai sensi dell’art. 41 bis del DPR 600 del 1973, ha accertato IVA per € 133.983,00, IRAP per € 40.891,00, IRES per € 292.686,00 e sanzioni per € 395.126,00; il tutto, quindi, per complessivi € 863.686,00.
A seguito della notifica di tale accertamento la parte ricorrente in data 03/10/2022 presentava istanza di accertamento con adesione. L’Ufficio, al fine di instaurare contraddittorio, inoltrava alla parte Invito a comparire n. T9BI12301474/2022. Interveniva contraddittorio alle date 20/12/2022 e 18/01/2023 che, tuttavia, si concludevano con esito negativo; si confermava, pertanto, la pretesa cristallizzata nell’accertamento T9B032301891-2022 notificato alla Parte.
Con ricorso notificato allo Scrivente in data 27/01/2023 controparte ha impugnato il summenzionato avviso di accertamento.
Ciò premesso, la scrivente controdeduce come segue ai motivi di ricorso che di seguito si riepilogano.
1) Mancanza delle condizioni previste dalla normativa per procedere alla ricostruzione analitico-induttiva del volume d’affari.
2) Applicazione errata del metodo analitico-induttivo dal punto di vista logicogiuridico.
3) Applicazione errata del metodo analitico-induttivo dal punto di vista metodologico-operativo.
4) Correttezza dei ricavi dichiarati e dell’erroneità della costruzione induttiva effettuata dall’Agenzia delle Entrate.
5) Altri rilievi per costi asseritamente non inerenti o non documentati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti ed ascoltate le parti, il Collegio, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Pur ritenendo legittima la ricostruzione indiretta dei ricavi operata dall’Ufficio, lo stesso nulla ha replicato rispetto alla puntuale e metodica replica di parte ricorrente.
Nello specifico, ad esempio, nulla viene eccepito rispetto a quanto sostenuto dalla Parte sulla sostanziale congruità degli studi di settore, come provato dalla Parte.
Allo stesso modo, sia con riferimento all’asserita antieconomicità dell’attività della Parte, sia in merito ai rilievi della SIAE, nulla di sostanziale viene eccepito dall’Ufficio nelle proprie Controdeduzioni rispetto a quanto puntualmente motivato dalla Parte. ricorrente. Nel merito della ricostruzione poi i parametri adottati dall’Ufficio ad es. la percentuale ridotta di sfriso od il numero dei cockatil per persona così come lo stesso numero di accessi al locale ( i dati Siae ad es. sono molto diversi ed inferiori), non hanno alcun valore probatorio ma solo di semplice indizio.
Relativamente all’onere della prova, vale precisare, come recentemente confermato con il novellato art.7 comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992, che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare in modo puntuale e circonstanziato la propria pretesa erariale e indicare precisamente le ragioni oggettive alla base della pretesa erariale e della fondatezza dell’atto emesso. In mancanza di tale dimostrazione, l’atto impositivo deve essere annullato.
Anche con specifico riferimento all’asserita mancanza di inerenza di costi per presunta insufficiente descrizione in fattura (trattasi di uno dei rilievi dell’Ufficio). Ex multis, la recente sentenza 499/04/2023 della Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia-Romagna si è espressa in merito alla contestazione di inerenza per alcune fatture con descrizione asseritamente “generica”: l’appello dell’Ufficio è stato ritenuto infondato – in funzione del cosiddetto “nuovo onere della prova” – per non aver addotto elementi idonei a provare la pretesa e quindi non assolvendo l’onere dimostrativo. Una sentenza del sottoscritto, ripresa proprio ieri anche dal Sole 24 Ore, ha sancito che il nuovo comma relativo alla prova a carico del fisco, si applica anche ai processi già in corso. (sentenza 2005/3/2023 pubblicata il 1 giugno Presidente De Sapia Relatore Botteri).
La natura della controversia induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate.
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