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CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25075 depositata il 23 agosto 2023 – La decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle “finestre” indicate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 29, e dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 8, rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l’insorgenza di siffatto diritto, che l’assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione

La decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle “finestre” indicate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 29, e dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 8, rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l’insorgenza di siffatto diritto, che l’assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24929 depositata il 21 agosto 2023 – Rinuncia al ricorso per adesione alla sanatoria delle inadempienze contributive

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 24929 depositata il 21 agosto 2023 Lavoro - Giornalisti - Mancato versamento dei contributi - Collaboratori fissi - Subordinazione “attenuata” nel campo giornalistico - Sanatoria delle inadempienze contributive - Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio Svolgimento del processo Con sentenza del giorno 4.7.2019 n. 2564, la Corte d’appello [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25035 depositata il 22 agosto 2023 – Il Fondo di tesoreria è l’unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell’art. 2116, comma 1°, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1°.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso

Il Fondo di tesoreria è l’unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell’art. 2116, comma 1°, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1°.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24926 depositata il 21 agosto 2023 – Il Fondo costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l’INPGI, che ne è solo “gestore”. Per cui dev’essere logicamente escluso che i creditori personali dell’INPGI possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione dell’art. 2117 c.c.

Il Fondo costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l’INPGI, che ne è solo “gestore”. Per cui dev’essere logicamente escluso che i creditori personali dell’INPGI possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione dell’art. 2117 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24906 depositata il 21 agosto 2023 – Qualora il giudice di merito, in presenza di fatti allegati e non contestati senza la relativa istruttoria, non può affermare in sentenza fatti e circostanze diverse. In tali casi la sentenza è irrimediabilmente viziata per omesso esame di fatto decisivo

Qualora il giudice di merito, in presenza di fatti allegati e non contestati senza la relativa istruttoria, non può affermare in sentenza fatti e circostanze diverse. In tali casi la sentenza è irrimediabilmente viziata per omesso esame di fatto decisivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24350 depositata il 10 agosto 2023 – Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200

Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24348 depositata il 10 agosto 2023 – In tema di impugnazioni non trova applicazione l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte rimasta soccombente, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità

In tema di impugnazioni non trova applicazione l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte rimasta soccombente, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità

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