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Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26274 depositata il 19 giugno 2023 – L’art. 13 del D.lvo 74/2000 prevede che i reati di cui agli articoli 2,3, 4 e 5 non siano punibili se i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, “sempre che il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo di procedimenti penali”

L'art. 13 del D.lvo 74/2000 prevede che i reati di cui agli articoli 2,3, 4 e 5 non siano punibili se i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, "sempre che il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo di procedimenti penali"

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 20889 depositata il 18 luglio 2023 – La violazione dell’obbligo di cui all’art. 97, l. fall., non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande c.d. tardive ex art. 101, comma 1°, l. fall., né di quelle c.d. ultratardive, ove rispettose dei limiti temporali fissati dall’ultimo comma della medesima disposizione, deve concludersi che l’eventuale omessa comunicazione ex art. 97 l. fall., lungi dall’impedire comunque il decorso del termine di cui all’art. 101, comma 1°, l. fall., consente solo di riconoscere al creditore, che non lo abbia rispettato per causa a lui non imputabile, la facoltà di essere rimesso in termini per la proposizione della domanda ivi disciplinata o magari di formulare quella cd. ultratardiva, s’intende nei limiti temporali fissati dall’ultimo comma della medesima disposizione

La violazione dell’obbligo di cui all’art. 97, l. fall., non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande c.d. tardive ex art. 101, comma 1°, l. fall., né di quelle c.d. ultratardive, ove rispettose dei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione, deve concludersi che l’eventuale omessa comunicazione ex art. 97 l. fall., lungi dall’impedire comunque il decorso del termine di cui all’art. 101, comma 1°, l. fall., consente solo di riconoscere al creditore, che non lo abbia rispettato per causa a lui non imputabile, la facoltà di essere rimesso in termini per la proposizione della domanda ivi disciplinata o magari di formulare quella cd. ultratardiva, s’intende nei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 19663 depositata l’ 11 luglio 2023 – Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20397 depositata il 14 luglio 2023 – Il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto, l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria, il raffronto dei risultati delle suddette fasi

Il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi l'accertamento in fatto dell'attività lavorativa svolta in concreto, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria, il raffronto dei risultati delle suddette fasi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20058 depositata il 13 luglio 2023 – In materia di sanzioni, il principio di proporzionalità previsto dal diritto unionale comporta che esse non debbano eccedere quanto necessario per conseguire gli obiettivi di garantire l’esatta riscossione dell’IVA all’importazione e di evitare l’evasione

In materia di sanzioni, il principio di proporzionalità previsto dal diritto unionale comporta che esse non debbano eccedere quanto necessario per conseguire gli obiettivi di garantire l'esatta riscossione dell'IVA all'importazione e di evitare l'evasione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19851 depositata il 12 luglio 2023 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. c), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta “dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. c), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta "dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti", da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta

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