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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 7, sentenza n. 5336 depositata il 26 aprile 2023 – Il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, è volto a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Per le sopra citate la norma introduce una disciplina fiscale agevolata conseguente alla dimostrazione di non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, o che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo

Il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, è volto a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Per le sopra citate la norma introduce una disciplina fiscale agevolata conseguente alla dimostrazione di non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare, o che l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 9, sentenza n. 1474 depositata il 21 aprile 2023 – Il contribuente, omettendo di richiedere al datore di lavoro l’applicazione del regime agevolativo e non presentando direttamente una dichiarazione con riduzione dell’imposta in conformità al beneficio fiscale di cui al citato art.16, ha manifestato la volontà di non esercitare l’opzione in oggetto. Trattandosi di dichiarazione di volontà e non di scienza, la stessa è irretrattabile e non consente di avvalersi dell’istituto del rimborso previsto dall’art.38 d.P.R. 602 del 1973, il quale, nel caso specifico, presuppone il previo esercizio dell’opzione in oggetto e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo prescelto

Il contribuente, omettendo di richiedere al datore di lavoro l'applicazione del regime agevolativo e non presentando direttamente una dichiarazione con riduzione dell'imposta in conformità al beneficio fiscale di cui al citato art.16, ha manifestato la volontà di non esercitare l'opzione in oggetto. Trattandosi di dichiarazione di volontà e non di scienza, la stessa è irretrattabile e non consente di avvalersi dell'istituto del rimborso previsto dall'art.38 d.P.R. 602 del 1973, il quale, nel caso specifico, presuppone il previo esercizio dell'opzione in oggetto e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo prescelto

Corte di Cassazione ordinanza n. 18124 depositata il 23 giugno 2023 – In tema di dazi doganali, (a) l’art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall’OLAF all’esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente “equipollente” alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro

In tema di dazi doganali, (a) l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) sentenza n. 692 depositata il 27 marzo 2023 – La possibilità di “qualificazione cumulativa” nell’ambito dei consorzi stabili è limitata, ai sensi dell’art. 47, c. 1 del Codice, soltanto ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi dell’opera e all’organico medio annuo», derivandone, in base a tale pronuncia, che qualora la lex specialis di gara richieda che l’operatore che esegue la lavorazione debba essere in possesso di determinati requisiti di professionalità, è escluso che un consorzio, sia pur “alla rinfusa”, possa indicare come esecutrice una consorziata priva del requisito di professionalità richiesto

La possibilità di “qualificazione cumulativa” nell’ambito dei consorzi stabili è limitata, ai sensi dell’art. 47, c. 1 del Codice, soltanto ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi dell’opera e all’organico medio annuo», derivandone, in base a tale pronuncia, che qualora la lex specialis di gara richieda che l’operatore che esegue la lavorazione debba essere in possesso di determinati requisiti di professionalità, è escluso che un consorzio, sia pur “alla rinfusa”, possa indicare come esecutrice una consorziata priva del requisito di professionalità richiesto

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023 – Salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.. In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall’art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.

Salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 1185 depositata il 21 aprile 2023 – E’ da considerarsi meramente formale la violazione di una disposizione tributaria che non comporti pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo dell’ente accertatore, e non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta o sul versamento del relativo tributo, come la compensazione di crediti in assenza dell’apposizione del visto di conformità

E’ da considerarsi meramente formale la violazione di una disposizione tributaria che non comporti pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo dell’ente accertatore, e non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta o sul versamento del relativo tributo, come la compensazione di crediti in assenza dell'apposizione del visto di conformità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 366 depositata il 18 aprile 2023 – L’esenzione da imposta di registro prevista per le donazioni e gli altri atti di cessione a titolo gratuito è frutto di una presa di posizione da parte del legislatore solo in favore degli atti di liberalità. Un atto di liberalità, infatti, per definizione è un atto compiuto unilateralmente, disinteressatamente e spontaneamente, per puro spirito di liberalità, da un soggetto a beneficio/vantaggio di un terzo soggetto. È l’atto con cui una parte arricchisce l’altra senza esservi tenuta

L'esenzione da imposta di registro prevista per le donazioni e gli altri atti di cessione a titolo gratuito è frutto di una presa di posizione da parte del legislatore solo in favore degli atti di liberalità. Un atto di liberalità, infatti, per definizione è un atto compiuto unilateralmente, disinteressatamente e spontaneamente, per puro spirito di liberalità, da un soggetto a beneficio/vantaggio di un terzo soggetto. È l'atto con cui una parte arricchisce l'altra senza esservi tenuta

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 1119 depositata il 14 aprile 2023 – In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di” bookmakers” esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di" bookmakers" esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite

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