SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19111 depositata il 6 luglio 2023 – Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall’art. 1226 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall’art. 1226 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19105 depositata il 6 luglio 2023 – L’interpretazione del contratto di appalto è riservata al giudice di merito, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti e pertanto in un’indagine di fatto censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

L’interpretazione del contratto di appalto è riservata al giudice di merito, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti e pertanto in un’indagine di fatto censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18642 depositata il 3 luglio 2023 – L’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi

L'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18786 depositata il 4 luglio 2023 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso; tuttavia, è pur sempre necessario, almeno, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso; tuttavia, è pur sempre necessario, almeno, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17643 depositata il 20 giugno 2023 – La prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne

La prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13620 depositata il 17 maggio 2023 – La motivazione dell’atto impositivo, al pari di quella di ogni provvedimento amministrativo, è funzionale alla salvaguardia delle garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità che devono connotare l’azione dell’Amministrazione, da ricondurre, a loro volta, alle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dall’art. 97, comma secondo, della Costituzione. La motivazione è anche strumentale alla comprensione del percorso decisionale dell’autorità, in vista della possibile impugnazione, in termini riconducibili ai diritti riconosciuti dagli artt. 24 e 103 Cost.

La motivazione dell’atto impositivo, al pari di quella di ogni provvedimento amministrativo, è funzionale alla salvaguardia delle garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità che devono connotare l’azione dell’Amministrazione, da ricondurre, a loro volta, alle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dall’art. 97, comma secondo, della Costituzione. La motivazione è anche strumentale alla comprensione del percorso decisionale dell’autorità, in vista della possibile impugnazione, in termini riconducibili ai diritti riconosciuti dagli artt. 24 e 103 Cost.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 8, sentenza n. 2060 depositata l’ 11 aprile 2023 – Non è configurabile l’ipotesi della “forza maggiore” quale causa di inadempimento dell’obbligazione tributaria, qualora agli atti nulla risulti allegato o dimostrato per evidenziare i tentativi di fronteggiare per tempo le difficoltà economiche delle proprie committenti

Non è configurabile l’ipotesi della "forza maggiore" quale causa di inadempimento dell'obbligazione tributaria, qualora agli atti nulla risulti allegato o dimostrato per evidenziare i tentativi di fronteggiare per tempo le difficoltà economiche delle proprie committenti

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, sezione n. 1, sentenza n. 81 depositata l’ 11 aprile 2023 – Sussiste la giurisdizione delle corti di giustizia tributarie in materia di Superbonus 110% (D. l. 34/2020) nonostante la mancata inclusione del provvedimento impugnato nella casistica di cui all’art. 19 del D. Lgs. 546/1992

Sussiste la giurisdizione delle corti di giustizia tributarie in materia di Superbonus 110% (D. l. 34/2020) nonostante la mancata inclusione del provvedimento impugnato nella casistica di cui all’art. 19 del D. Lgs. 546/1992

Torna in cima