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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19108 depositata il 6 luglio 2023 – Per i dipendenti pubblici assoggettati al regime del t.f.r. fin dall’assunzione a tempo indeterminato, per i quali è venuta meno la rivalsa del 2,50%, posto che l’aliquota contributiva del 9,60% è stata posta a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,50% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto degli artt. 2, commi 5, 6, 7 l. n. 335/1995 e 26, comma 19, l. n. 448/1998 ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare sopra citata ed ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti (pubblici) in regime rispettivamente di TFR e di TFS

Per i dipendenti pubblici assoggettati al regime del t.f.r. fin dall’assunzione a tempo indeterminato, per i quali è venuta meno la rivalsa del 2,50%, posto che l’aliquota contributiva del 9,60% è stata posta a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,50% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto degli artt. 2, commi 5, 6, 7 l. n. 335/1995 e 26, comma 19, l. n. 448/1998 ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare sopra citata ed ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti (pubblici) in regime rispettivamente di TFR e di TFS

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18709 depositata il 3 luglio 2023 – Nel giudizio di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c., deve essere tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell’art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l’interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata

Nel giudizio di legittimità la violazione dell'art. 112 c.p.c., deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18614 depositata il 30 giugno 2023 – La notificazione di un atto ad una società è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell’ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso

La notificazione di un atto ad una società è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18424 depositata il 28 giugno 2023 – E’ denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); al fine di consentire il vaglio di decisività occorre riportare all’interno del ricorso le parti significative del loro contenuto, specificando le deduzioni e gli argomenti formulati in proposito nel giudizio di merito. In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa

E' denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); al fine di consentire il vaglio di decisività occorre riportare all'interno del ricorso le parti significative del loro contenuto, specificando le deduzioni e gli argomenti formulati in proposito nel giudizio di merito. In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa

L’avviso di accertamento non può essere supportato da motivazione contraddittoria, poiché in tal caso esso non consente al contribuente di avere certezza degli elementi fondanti le ragioni della pretesa

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13620 depositata il 17 maggio 2023, intervenendo in tema di nullità dell'atto impositivo, ha affermato che "... La motivazione dell’atto impositivo, al pari di quella di ogni provvedimento amministrativo, è funzionale alla salvaguardia delle garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità che devono connotare l’azione dell’Amministrazione, da ricondurre, a loro volta, [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 14, sentenza n. 461 depositata il 3 aprile 2023 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorie, grava sul contribuente la prova contraria

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorie, grava sul contribuente la prova contraria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 28, sentenza n. 966 depositata il 3 aprile 2023 – Non è sufficiente la mera inclusione dell’immobile nel territorio appartenente al comprensorio per presumere il beneficio in favore del contribuente per assoggettare i beni a contribuzione, ma è necessario che i beni abbiano conseguito un beneficio particolare dall’esecuzione di opere da parte del Consorzio. Il beneficio, dunque, deve essere immediato e diretto, tale da incrementare il valore dell’immobile, non essendo sufficiente un beneficio indiretto derivante dalla sua mera inclusione del comprensorio di bonifica

Non è sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al comprensorio per presumere il beneficio in favore del contribuente per assoggettare i beni a contribuzione, ma è necessario che i beni abbiano conseguito un beneficio particolare dall'esecuzione di opere da parte del Consorzio. Il beneficio, dunque, deve essere immediato e diretto, tale da incrementare il valore dell'immobile, non essendo sufficiente un beneficio indiretto derivante dalla sua mera inclusione del comprensorio di bonifica

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