CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18786 depositata il 4 luglio 2023

Tributi – Avvisi di accertamento – IRPEF – Addizionali – Sanzioni – Maggiore capacità contributiva – Condono per liti fiscali pendenti – Determinazione presuntiva reddito – Canoni leasing – Rigetto

Rilevato che

1. Con separati avvisi di accertamento n. (…) e n. (…) l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Roma II accertava sinteticamente nei confronti di M.C., ex art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, un maggior reddito ai fini IRPEF, rideterminandolo in Euro 65.032,93 per l’anno 2005 (con conseguente maggiore IRPEF e relative addizionali ed accessori), ed in Euro 70.767,79 per l’anno 2006 (con conseguente (con conseguente maggiore IRPEF di Euro 21.407,00, oltre addizionali, sanzioni ed accessori).

L’accertamento in questione si fondava sul presupposto di una maggiore capacità contributiva del sig. M., in base all’acquisto, nell’anno 2005, di una autovettura BMW X5 tg. (…).

2. Avverso tali avvisi di accertamento M.C. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 6323/63/2014 del 26 marzo 2014, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento all’anno 2005 (in quanto, per tale periodo d’imposta, il contribuente si avvaleva del condono per le liti fiscali pendenti previsto dall’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111), e accoglieva il ricorso con riferimento all’anno d’imposta 2006.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3312/09/2015, pronunciata il 28 maggio 2015 e depositata in segreteria il 10 giugno 2015, accoglieva l’appello, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione M.C., sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370, comma 1, c.p.c..

5. La discussione del ricorso è stata fissata per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375 comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che

6. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a quattro motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere, la C.T.R., dichiarato l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 1 e 4, del d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice a quo ritenuto utilizzabile, ai fini della determinazione presuntiva del reddito, la spesa dell’autovettura, debitamente dichiarata tra i costi sostenuti per la sua produzione.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, del d.p.r. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c., in quanto i giudici d’appello avrebbero considerato utilizzabili, ai fini della determinazione sintetica del reddito, i canoni di leasing sostenuti nel periodo d’imposta, che rappresentano un elemento di spesa non valutabile a tali fini.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 164, comma 1, lett. b), e comma 3 del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette), in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere, la C.T.R., ritenuto la non inerenza e l’indetraibilità dei canoni di leasing corrisposti per l’acquisto dell’autovettura in questione.

7. Così riassunti i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

7.1. Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente eccepisce che la C.T.R. avrebbe errato nel non avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, in quanto l’Amministrazione finanziaria, con l’atto di gravame, si sarebbe limitata a reiterare pedissequamente le difese formulate in primo grado.

Va tuttavia osservato che il ricorso, in parte qua, è privo del requisito dell’autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), in quanto non contiene alcuna specifica indicazione del contenuto delle difese dell’A.F. in primo grado, e del contenuto del ricorso in appello, in modo da poterli confrontare, e da consentire la valutazione, da parte di questa Corte, dell’effettiva coincidenza di contenuto.

A tal proposito, è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso; tuttavia, è pur sempre necessario, almeno, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. sez. un., 18 marzo 2022, n. 8950).

Nel caso di specie, come detto, il ricorso non contiene la puntuale indicazione degli atti richiamati (controdeduzioni in primo grado e atto di appello), in modo tale da consentire una comparazione tra di loro ai fini della valutazione dell’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, e quindi, in ogni caso, il requisito dell’autosufficienza non è rispettato (v. anche Cass. 17 maggio 2022, n. 15723, secondo la quale “la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che, preliminare ad ogni altro esame, sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali”).

7.2. Il secondo ed il terzo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.

Ed invero, in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis tra la l. 30 dicembre 1991, n. 413, ed il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al D.M. n. 10 settembre 1992, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva (Cass. 21 luglio 2015, n. 15289).

Sulla base di tali principi, non può dunque essere esclusa a priori la rilevanza dei canoni di leasing sui beni di lusso, anche per gli anni d’imposta precedenti al 2009, trattandosi di spesa che comunque dimostra una maggiore capacità contributiva del soggetto interessato (Cass. 19 novembre 2018, n. 29750).

Va osservato, peraltro, che l’autovettura in questione non può non assumere rilevanza ai fini dell’accertamento sintetico, in quanto correttamente la C.T.R. ne ha escluso – sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità – la natura di bene strumentale rispetto all’attività del contribuente, consistente nella riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli.

7.3. Il quarto motivo, infine, deve ritenersi inammissibile, attenendo al profilo della deducibilità dei canoni di leasing, profilo che, tuttavia, non è rilevante nel caso di specie, trattandosi di accertamento sintetico e non di accertamento per recupero a tassazione di spese indeducibili.

8. Consegue il rigetto integrale del ricorso.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate.

Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.