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CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6470 depositata il 3 marzo 2023 – L’amministratore che sia cessato dalla carica non ha la legittimazione ad impugnare, per conto della società, l’avviso di accertamento alla stessa notificato nell’anno 2007, sebbene detto avviso sia riferibile ad un anno d’imposta (2005) nel corso del quale egli era ancora in carica

L'amministratore che sia cessato dalla carica non ha la legittimazione ad impugnare, per conto della società, l’avviso di accertamento alla stessa notificato nell’anno 2007, sebbene detto avviso sia riferibile ad un anno d’imposta (2005) nel corso del quale egli era ancora in carica

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5907 depositata il 13 febbraio 2023 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6588 depositata il 6 marzo 2023 – In tema di dirigenza medica nel lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario – inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive (pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili)

In tema di dirigenza medica nel lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva - non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive (pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 5, sentenza n. 3793 depositata il 4 ottobre 2022 – Gli assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge devono essere tassati come reddito solo se realmente percepiti. Al contrario non rileva che gli assegni concretamente versati siano di importo inferiore rispetto a quello indicato come dovuto in sede di separazione.

Gli assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge devono essere tassati come reddito solo se realmente percepiti. Al contrario non rileva che gli assegni concretamente versati siano di importo inferiore rispetto a quello indicato come dovuto in sede di separazione.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27840 depositata il 4 ottobre 2022 – Gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento del debito tributario non sono deducibili poiché l’art.109, comma V, del TUIR esclude espressamente la deducibilità degli oneri fiscali. Infatti, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi, per cui deve ritenersi sussistente il diritto alla deducibilità degli interessi passivi, ma la qual cosa non può condurre a ritenere che la previsione normativa implichi che siano sempre deducibili anche gli interessi moratori che devono essere corrisposti dal contribuente in caso di ritardato pagamento del tributo

Gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento del debito tributario non sono deducibili poiché l'art.109, comma V, del TUIR esclude espressamente la deducibilità degli oneri fiscali. Infatti, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi, per cui deve ritenersi sussistente il diritto alla deducibilità degli interessi passivi, ma la qual cosa non può condurre a ritenere che la previsione normativa implichi che siano sempre deducibili anche gli interessi moratori che devono essere corrisposti dal contribuente in caso di ritardato pagamento del tributo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione 1, sentenza n. 210 depositata il 3 ottobre 2022 – Gli immobili strumentali all’attività di interporto sono privi di autonomia reddituale. Essi, pertanto, sono classificati nella categoria catastale E/1 (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei) e non nella categoria D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) per cui la temporanea inutilizzazione dei binari siti nell’area dell’interporto, non ne fa venire meno la natura di infrastruttura dedicata al trasporto intermodale

Gli immobili strumentali all’attività di interporto sono privi di autonomia reddituale. Essi, pertanto, sono classificati nella categoria catastale E/1 (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei) e non nella categoria D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) per cui la temporanea inutilizzazione dei binari siti nell’area dell’interporto, non ne fa venire meno la natura di infrastruttura dedicata al trasporto intermodale

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. sezione 16, sentenza n. 9146 depositata il 3 ottobre 2022 – E’ inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge

E’ inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge

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