CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6470 depositata il 3 marzo 2023
Tributi – Avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA – Socio cessato dalla carica di amministratore – Difetto di legittimazione ad impugnare l’atto per conto della società fallita – Accoglimento
Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 23/21/12 del 09/02/2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto – Sezione staccata di Verona (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP) n. 08/03/10, la quale aveva accolto il ricorso di R.P. nella qualità di ex amministratore e socio della S.C. s.r.l. (allora) in fallimento (di seguito SVIN) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di SVIN ai fini della ricostruzione del reddito della società e notificato all’amministratore pro tempore e al curatore fallimentare (che non hanno impugnato l’atto), nonché all’ex socio e amministratore R.P., quale presunto autore delle violazioni contestate. Invero, quest’ultimo era stato socio al quarantacinque per cento e amministratore della società fino al 27/04/2006.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) R.P. era pienamente legittimato a ricorrere avverso l’atto impositivo, essendogli stato notificato l’avviso di accertamento che, comunque, lo riguardava;
b) il metodo seguito dall’Ufficio ai fini dell’accertamento era erroneo, con conseguente riduzione dell’utile di impresa nella misura del cinque per cento dei ricavi nei confronti del solo P..
2. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
3. SVIN non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 08/06/2021 questa Corte rilevava la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ne disponeva la rinnovazione, cui AE provvedeva tempestivamente nei confronti di SVIN.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 75 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’essere stato il ricorso di primo grado erroneamente notificato da S.C. s.r.l. in fallimento in persona di R.P., quale ex amministratore e socio. Invero, quest’ultimo sarebbe privo di legittimazione a rappresentare la società.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Come si evince anche dal fascicolo d’ufficio, al quale questa Corte ha accesso in relazione alla tipologia del vizio denunciato, il ricorso per cassazione risulta così intestato: «S.C. S.r.l. in fallimento, (…) e per essa il sig. R.P. in qualità di ex amministratore e socio»; analogamente, la procura a margine del ricorso risulta rilasciata da R.P. per conto di S.C. s.r.l. in fallimento; infine, dallo stesso contesto del ricorso, si evince che l’impugnazione viene proposta dalla società contribuente in persona dell’ex amministratore e socio R.P..
1.3. Orbene, è pacifico (in quanto risultante anche dalla sentenza impugnata) che quest’ultimo sia cessato dalla carica di amministratore di SVIN in data 27/04/2006 e, conseguentemente, non aveva la legittimazione ad impugnare, per conto della società, l’avviso di accertamento alla stessa notificato nell’anno 2007, sebbene detto avviso sia riferibile ad un anno d’imposta (2005) nel corso del quale egli era ancora in carica.
1.4. Ha, dunque, errato la CTR nel ritenere che P. abbia impugnato in proprio l’avviso di accertamento allo stesso notificato quale autore materiale della violazione, sicché la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per l’originario difetto di legittimazione in capo all’ex amministratore di SVIN.
2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 99 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la legittimazione di R.P. in proprio ad impugnare l’avviso di accertamento notificato nei confronti di SVIN.
2.1. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato la sentenza nei confronti di P. in proprio, pur essendo stato il ricorso proposto da SVIN.
2.2. Con il quarto motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla definitività dell’avviso di accertamento per difetto di impugnazione da parte della società e del curatore fallimentare e sulla tardività dell’impugnazione proposta da R.P., che non avrebbe potuto fare ricorso al procedimento per adesione.
2.3. Con il quinto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR fornito una valida motivazione della decisione assunta, che risulterebbe del tutto arbitraria.
2.4. Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19, 21, 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto la legittimità dell’accertamento dell’Ufficio nei confronti di società, che ha del tutto omesso il deposito della dichiarazione fiscale relativa all’anno 2005.
3. I motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la causa non avrebbe potuto essere proposta da R.P. in nome e per conto di SVIN.
4.1. Le modalità di svolgimento del presente procedimento e la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, ivi compresi i gradi di merito.
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