Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione 1, sentenza n. 210 depositata il 3 ottobre 2022 – Gli immobili strumentali all’attività di interporto sono privi di autonomia reddituale. Essi, pertanto, sono classificati nella categoria catastale E/1 (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei) e non nella categoria D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) per cui la temporanea inutilizzazione dei binari siti nell’area dell’interporto, non ne fa venire meno la natura di infrastruttura dedicata al trasporto intermodale