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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35933 depositata il 7 dicembre 2022 – Il combinato disposto dell’art. 391 bis e dell’art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione. Restando esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto

Il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione. Restando esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 18 ottobre 2022, n. 245 – La legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, in altre parole, non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, poiché l’art. 77, secondo comma, Cost. stabilisce un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto-legge, che è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, e la legge di conversione, che è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario al fine di evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge

La legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, in altre parole, non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, poiché l’art. 77, secondo comma, Cost. stabilisce un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto-legge, che è adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, e la legge di conversione, che è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario al fine di evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 36051 depositata il 7 dicembre 2022 – Il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito

Il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 28858 depositata il 5 ottobre 2022 – In tema di accertamento bancario gli oneri allegatorio e probatorio dell’Amministrazione devono ritenersi assolti con la mera indicazione delle movimentazioni prive di giustificazione, spettando invece al contribuente, che voglia sottrarsi alle conseguenze della presunzione, dimostrare “in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili”

In tema di accertamento bancario gli oneri allegatorio e probatorio dell'Amministrazione devono ritenersi assolti con la mera indicazione delle movimentazioni prive di giustificazione, spettando invece al contribuente, che voglia sottrarsi alle conseguenze della presunzione, dimostrare "in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili"

Corte di Cassazione ordinanza n. 28857 depositata il 5 ottobre 2022 – La preclusione fissata dal terzo e dal quarto comma dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la quale vieta al contribuente di produrre in giudizio elementi a proprio discarico, se non tempestivamente forniti all’Amministrazione nel termine assegnatogli, non opera se l’Amministrazione non l’abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inottemperanza o senza che sia specificamente indicato l’oggetto della richiesta

La preclusione fissata dal terzo e dal quarto comma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la quale vieta al contribuente di produrre in giudizio elementi a proprio discarico, se non tempestivamente forniti all'Amministrazione nel termine assegnatogli, non opera se l'Amministrazione non l'abbia previamente avvertito delle conseguenze collegate a tale inottemperanza o senza che sia specificamente indicato l'oggetto della richiesta

Corte di Cassazione sentenza n. 28836 depositata il 4 ottobre 2022  – Nel giudizio di rinvio è quindi precluso l’esame di tutte le questioni, di fatto e di diritto, costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia della Corte, sia nel caso in cui siano state dedotte nelle precedenti fasi di merito, sia quando avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in sede di legittimità o quando la Corte avrebbe dovuto rilevarle d’ufficio

Nel giudizio di rinvio è quindi precluso l’esame di tutte le questioni, di fatto e di diritto, costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia della Corte, sia nel caso in cui siano state dedotte nelle precedenti fasi di merito, sia quando avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in sede di legittimità o quando la Corte avrebbe dovuto rilevarle d'ufficio

Corte di Cassazione sentenza n. 28831 depositata il 4 ottobre 2022 – L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello

L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello

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