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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 35399 depositata il 1° dicembre 2022 – Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente e determinante ai fini dell’accertamento del diritto; costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente;

Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente e determinante ai fini dell'accertamento del diritto; costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente;

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2022, n. 36225 – Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da` atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatari

Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da` atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatari

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2022, n. 36040 – In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio

In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35922 depositata il 7 dicembre 2022 – Va esclusa dal novero dell’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall’attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un giudicato, perchè quest’ultimo, sia esso interno od esterno, costituisce la “regola del caso concreto” e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicchè l’erronea presupposizione o esclusione della sua inesistenza„ equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ.

Va esclusa dal novero dell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall'attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un giudicato, perchè quest'ultimo, sia esso interno od esterno, costituisce la "regola del caso concreto" e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicchè l'erronea presupposizione o esclusione della sua inesistenza„ equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 28952 depositata il 5 ottobre 2022 – Il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d’ufficio) posto dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazione e le prospettazioni con cui l’Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto

Il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che le difese, le argomentazione e le prospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto

Corte di Cassazione sentenza n. 28925 depositata il 5 ottobre 2022  – Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Corte di Cassazione ordinanza n. 28916 depositata il 5 ottobre 2022 – Ai sensi dell’ 83 ult. comma c.p.c., applicabile al processo tributario, la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Per cui la volontà della parte conferente, in ordine all’estensione della delega, può essere desunta da qualsiasi elemento ricavabile dal contenuto complessivo dell’atto, non essendo necessario che i gradi di giudizio successivi al primo siano specificamente menzionati

Ai sensi dell’ 83 ult. comma c.p.c., applicabile al processo tributario, la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Per cui la volontà della parte conferente, in ordine all’estensione della delega, può essere desunta da qualsiasi elemento ricavabile dal contenuto complessivo dell’atto, non essendo necessario che i gradi di giudizio successivi al primo siano specificamente menzionati

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 36071 depositata il 9 dicembre 2022 – Il compenso maturato dall’avvocato in caso di mancato completamento dell’incarico stragiudiziale per recesso del cliente, dev’essere, in definitiva, determinato in relazione a quanto isolatamente previsto dalle singole voci delle tariffe (o, in mancanza, sulla base della valutazione equitativa del giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c.) per ciascuna delle prestazioni effettivamente svolte fino alla cessazione dell’incarico, autonomamente considerate, le quali, in effetti, costituiscono, al pari del lavoro preparatorio, “l’opera prestata” dal professionista

Il compenso maturato dall'avvocato in caso di mancato completamento dell'incarico stragiudiziale per recesso del cliente, dev'essere, in definitiva, determinato in relazione a quanto isolatamente previsto dalle singole voci delle tariffe (o, in mancanza, sulla base della valutazione equitativa del giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c.) per ciascuna delle prestazioni effettivamente svolte fino alla cessazione dell'incarico, autonomamente considerate, le quali, in effetti, costituiscono, al pari del lavoro preparatorio, "l'opera prestata" dal professionista

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