Corte di Cassazione ordinanza n. 28916 depositata il 5 ottobre 2022 – Ai sensi dell’ 83 ult. comma c.p.c., applicabile al processo tributario, la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Per cui la volontà della parte conferente, in ordine all’estensione della delega, può essere desunta da qualsiasi elemento ricavabile dal contenuto complessivo dell’atto, non essendo necessario che i gradi di giudizio successivi al primo siano specificamente menzionati