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Corte di Cassazione ordinanza n. 25223 depositata il 24 agosto 2022 – La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

Corte di Cassazione ordinanza n. 25221 depositata il 24 agosto 2022 – La determinazione del reddito del contribuente effettuata con metodo sintetico, siccome fondata su parametri prestabiliti e calcoli statistici qualificati, dispensa l’amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva; qualora la prova contraria di spettanza del contribuente sia consistita nell’allegazione dell’esistenza di depositi bancari, la stessa può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame, e non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente

La determinazione del reddito del contribuente effettuata con metodo sintetico, siccome fondata su parametri prestabiliti e calcoli statistici qualificati, dispensa l'amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva; qualora la prova contraria di spettanza del contribuente sia consistita nell'allegazione dell'esistenza di depositi bancari, la stessa può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame, e non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2022, n. 31685 – La prescrizione dell’obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento. Il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull’accertamento d’un fatto, ma sulla statuizione che afferma l’esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione

La prescrizione dell'obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento. Il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull'accertamento d'un fatto, ma sulla statuizione che afferma l'esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2022, n. 31642 – Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore

Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31866 – In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere – di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 – comporta l’illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione “incidenter tantum” del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 c.c.

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere - di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 - comporta l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione "incidenter tantum" del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31514 – La tutela assicurativa è da rapportare “al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine”. Dunque, l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n.1124/65 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro

La tutela assicurativa è da rapportare "al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine". Dunque, l'assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n.1124/65 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31146 – Legittimo il licenziamento disciplinare per il mancato obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore, il quale sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale

Legittimo il licenziamento disciplinare per il mancato obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore, il quale sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale

Corte di Cassazione ordinanza n. 25210 depositata il 24 agosto 2022 – Sia in tema d’imposte sui red­ diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all’accertamento sia induttivo “puro” che “analitico-induttivo” del reddito d’impresa ex art. 39 secondo e primo comma d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile

Sia in tema d'imposte sui red­ diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all'accertamento sia induttivo "puro" che "analitico-induttivo" del reddito d'impresa ex art. 39 secondo e primo comma d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile

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