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Corte di Cassazione ordinanza n. 22029 depositata il 12 luglio 2022 – Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui la stessa non può essere invocata in relazione alla qualificazione giuridica ed a circostanze implicanti un’attività di giudizio ed inoltre non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, con la conseguenza che la mancanza di deduzioni ad opera di entrambe le parti su un fatto principale non può valere a far ritenere quel fatto non contestato né tanto meno la non contestazione di un fatto secondario non decisivo può equivalere a non contestazione del fatto principale, rispetto al quale quello secondario è dedotto in funzione probatoria

Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui la stessa non può essere invocata in relazione alla qualificazione giuridica ed a circostanze implicanti un'attività di giudizio ed inoltre non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, con la conseguenza che la mancanza di deduzioni ad opera di entrambe le parti su un fatto principale non può valere a far ritenere quel fatto non contestato né tanto meno la non contestazione di un fatto secondario non decisivo può equivalere a non contestazione del fatto principale, rispetto al quale quello secondario è dedotto in funzione probatoria

Corte di Cassazione ordinanza n. 22055 depositata il 22 settembre 2017 – L’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle parti medesime e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Per cui ai fini del principio di non contestazione non assumono valore le allegazioni affette da genericità delle contestazioni

L'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle parti medesime e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Per cui ai fini del principio di non contestazione non assumono valore le allegazioni affette da genericità delle contestazioni

Corte di Cassazione ordinanza n. 22026 depositata il 12 luglio 2022 – In ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ.

In ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 21999 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale

In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale

Corte di Cassazione ordinanza n. 22053 depositata il 12 luglio 2022 – Le plusvalenze immobiliari conseguenti alla vendita di terreni edificabili, di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), quando non ricorrano le finalità speculative di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, sono imponibili in riferimento all’anno in cui il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, applicandosi il principio di cassa

Le plusvalenze immobiliari conseguenti alla vendita di terreni edificabili, di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), quando non ricorrano le finalità speculative di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, sono imponibili in riferimento all'anno in cui il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, applicandosi il principio di cassa

Corte di Cassazione sentenza n. 22045 depositata il 12 luglio 2022 – Per la proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente che il ricorrente depositi presso la cancelleria della Corte, nel termine suddetto, l’originale del ricorso con la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis proc. civ.

Per la proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente che il ricorrente depositi presso la cancelleria della Corte, nel termine suddetto, l'originale del ricorso con la prova della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica, mentre la prova dell'avvenuto perfezionamento di quest'ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis proc. civ.

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021 – Ricorso n. 55064/11 e altri 2 – Il principio di autosufficienza del ricorso non giustifica limitazioni non proporzionate e non sufficientemente prevedibili del diritto di accesso alle giurisdizioni superiori, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di integrale trascrizione dei documenti citati nel motivo di ricorso Succi e altri contro Italia –

Violano l'art. 6, comma 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, interpretazioni eccessivamente formalistiche dei requisiti di ammissibilità prescritti per il ricorso per cassazione. Il principio di autosufficienza del ricorso non giustifica limitazioni non proporzionate e non sufficientemente prevedibili del diritto di accesso alle giurisdizioni superiori, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di integrale trascrizione dei documenti citati nel motivo di ricorso.

Corte di Cassazione sentenza n. 21998 depositata il 12 luglio 2022 – Il principio di autosufficienza è stato di recente oggetto d’interpretazione da parte della Corte EDU, la quale ha precisato che il ricorso debba essere redatto seguendo criteri di sinteticità e chiarezza, mediante l’essenziale richiamo degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia

Il principio di autosufficienza è stato di recente oggetto d'interpretazione da parte della Corte EDU, la quale ha precisato che il ricorso debba essere redatto seguendo criteri di sinteticità e chiarezza, mediante l'essenziale richiamo degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia

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