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Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 390 depositata il 6 aprile 2022 – La causa di forza maggiore si applica purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il “factum principis”, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto

La causa di forza maggiore si applica purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto

Commissione Tributaria Regionale per le Marche, sezione n. 1, sentenza n. 385 depositata il 6 aprile 2022 – In caso di “differenze inventariali”, ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all’art. 4 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette “miste”, che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d. P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell’impiego produttivo dei beni (impiegati per la produzione, perduti o distrutti…) – e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate.

In caso di "differenze inventariali", ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all'art. 4 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette "miste", che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d. P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell'impiego produttivo dei beni (impiegati per la produzione, perduti o distrutti...) - e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate.

Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, sezione n. 8, sentenza n. 268 depositata il 5 aprile 2022 – Un contratto d’affitto d’azienda, che ne modifica uno precedentemente registrato e stipulato verbalmente, non redatto in forma pubblica né di scrittura privata autenticata non può essere considerato esistente ed opponibile all’Amministrazione finanziaria

Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, sezione n. 8, sentenza n. 268 depositata il 5 aprile 2022 Un contratto d’affitto d’azienda, che ne modifica uno precedentemente registrato e stipulato verbalmente, non redatto in forma pubblica né di scrittura privata autenticata non può essere considerato esistente ed opponibile all’Amministrazione finanziaria.  SVOLGIMENTO Con ricorso ritualmente depositato la [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 22342 depositata il 15 luglio 2022 – In tema di IRAP è escluso la configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell’espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario, della collaborazione part time di un terzo, di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali  del  medico

In tema di IRAP è escluso la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario, della collaborazione part time di un terzo, di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali  del  medico

Corte di Cassazione ordinanza n. 22340 depositata il 15 luglio 2022 – In  tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano

In  tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano

Corte di Cassazione ordinanza n. 22338 depositata il 15 luglio 2022 – La sola imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, spettando all’Amministrazione finanziaria offrire come giustificazione dell’urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l’emissione dell’avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate

La sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, spettando all'Amministrazione finanziaria offrire come giustificazione dell'urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate

Corte di Cassazione ordinanza n. 22337 depositata il 15 luglio 2022 – Affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano “arretrati”, e cioè riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono maturati, trovando applicazione soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, provvedimenti amministrativi o per effetto “di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”, idonee a fare ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti. Per cui è erronea la tesi che ancora la qualità di “arretrato” del compenso al mero superamento, nella sua corresponsione, della data del 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione

Affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano "arretrati", e cioè riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono maturati, trovando applicazione soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, provvedimenti amministrativi o per effetto "di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti", idonee a fare ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti. Per cui è erronea la tesi che ancora la qualità di "arretrato" del compenso al mero superamento, nella sua corresponsione, della data del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2022, n. 26683 – In tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l’anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l’illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore. L’inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza

In tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore. L'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza

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