Corte di Cassazione ordinanza n. 22337 depositata il 15 luglio 2022 – Affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano “arretrati”, e cioè riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono maturati, trovando applicazione soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, provvedimenti amministrativi o per effetto “di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”, idonee a fare ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti. Per cui è erronea la tesi che ancora la qualità di “arretrato” del compenso al mero superamento, nella sua corresponsione, della data del 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione