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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26473 – Non ha diritto al rimborso di imposta (Irap) il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente

Non ha diritto al rimborso di imposta (Irap) il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26394 – Il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, in particolare con riguardo al limite temporale, alla sussistenza di ragioni oggettive e alla riferibilità alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato, elementi che avrebbero dovuto risultare dai singoli contratti e il cui onere della prova grava sul datore di lavoro

Il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, in particolare con riguardo al limite temporale, alla sussistenza di ragioni oggettive e alla riferibilità alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato, elementi che avrebbero dovuto risultare dai singoli contratti e il cui onere della prova grava sul datore di lavoro.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26325 – In tema di pensione di vecchiaia anticipata il regime delle “finestre” si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”

In tema di pensione di vecchiaia anticipata il regime delle "finestre" si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"

Corte di Cassazione ordinanza n. 22144 depositata il 13 luglio 2022 – Il principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare i documenti prodotti dalle parti, né le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. Il rapporto di lavoro può ben essere ricostruito, qualora non sia agevolmente accertabile per la peculiarità delle mansioni, in via presuntiva sulla base di criteri complementari e sussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l’osservanza di un orario predeterminato o il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo datoriale o l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale

Il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare i documenti prodotti dalle parti, né le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. Il rapporto di lavoro può ben essere ricostruito, qualora non sia agevolmente accertabile per la peculiarità delle mansioni, in via presuntiva sulla base di criteri complementari e sussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l'osservanza di un orario predeterminato o il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale o l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale

TRIBUNALE DI PALERMO – Ordinanza 18 agosto 2022 – Natura subordinata del rapporto di lavoro del Rider ed obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore ex art. 2087 c.c.

TRIBUNALE DI PALERMO - Ordinanza 18 agosto 2022 Lavoro - Rider - Natura subordinata del rapporto - Obbligo di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore ex art. 2087 c.c. - Omessa adozione delle misure preventive e protettive per la gestione del rischio caldo - Domanda cautelare - Accoglimento Giova ricordare che presupposti necessari per l’accoglimento della [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 26822 del 12 settembre 2022  – In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle stock option va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio al prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato

In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle stock option va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio al prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 26820 depositata il 12 settembre 2022  – Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell’art. 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice

Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell’art. 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26533 – In tema di licenziamenti è imprescindibile che vi sia una comunicazione scritta da cui far decorrere il termine di decadenza, ed è esclusa l’operatività di detta decadenza in caso di licenziamento intimato oralmente, perché l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all’art. 6 della l. n. 604 del 1966 apportate dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, all’impugnazione stragiudiziale, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza

In tema di licenziamenti è imprescindibile che vi sia una comunicazione scritta da cui far decorrere il termine di decadenza, ed è esclusa l'operatività di detta decadenza in caso di licenziamento intimato oralmente, perché l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, all'impugnazione stragiudiziale, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza

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