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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26491 – In tema di IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni

In tema di IRAP il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo "l’id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamene non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26318 – Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultino documentati “ex actis”

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultino documentati "ex actis"

Corte di Cassazione ordinanza n. 21948 depositata l’ 11 luglio 2022 – La notificazione del ricorso per cassazione, pur essendo stata omessa nei confronti del contribuente (essendo quest’ultimo risultato irreperibile presso il domicilio risultante dalla sentenza impugnata), è stata eseguita presso il precedente difensore domiciliatario, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale l’ultrattività dell’elezione di domicilio ex art. 17, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 comporta la validità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il precedente domiciliatario, ancorché la parte non si fosse costituita nel giudizio di appello

La notificazione del ricorso per cassazione, pur essendo stata omessa nei confronti del contribuente (essendo quest’ultimo risultato irreperibile presso il domicilio risultante dalla sentenza impugnata), è stata eseguita presso il precedente difensore domiciliatario, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale l’ultrattività dell’elezione di domicilio ex art. 17, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 comporta la validità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il precedente domiciliatario, ancorché la parte non si fosse costituita nel giudizio di appello

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2022, n. 26395 – Per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento

Per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2022, n. 26687 – Illegittimità del frazionamento del trattamento di fine servizio

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 settembre 2022, n. 26687 Pubblico Impiego - Trasferimento - Continuità del rapporto di lavoro - Indennità di anzianità ex L. n. 70/1075 - Frazionamento del trattamento di fine servizio - Illegittimità Rilevato che 1. La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26413 – La norma eurocomunitaria osta a che una normativa nazionale implichi che il lavoratore perda il proprio diritto alle ferie annuali retribuite e ad un’indennità finanziaria per le ferie non godute senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite

La norma eurocomunitaria osta a che una normativa nazionale implichi che il lavoratore perda il proprio diritto alle ferie annuali retribuite e ad un'indennità finanziaria per le ferie non godute senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26393 – Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un’analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro

Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26324 – Per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta

Per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta

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