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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20690 – In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria facente capo all’INPS, con conseguente necessità di disapplicare l’art. 15 del Regolamento INPGI, cit., che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’ a.g.o.

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria facente capo all'INPS, con conseguente necessità di disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI, cit., che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all' a.g.o.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2022, n. 20500 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2022, n. 20448 – La mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali, ha pienamente legittimato l’accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nella detta relata di notifica che riveste la natura di atto pubblico

La mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali, ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nella detta relata di notifica che riveste la natura di atto pubblico

Corte di Cassazione ordinanza n. 18116 depositata il 6 giugno 2022 – Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex 7 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex 7 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto

Corte di Cassazione ordinanza n. 18092 depositata il 6 giugno 2022 – La nullità che deriva dall’omessa o irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 327 cod. proc. civ.

La nullità che deriva dall’omessa o irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 327 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 18082 depositata il 6 giugno 2022 – La denuncia della violazione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 proc. civ., costituisce un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

La denuncia della violazione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 proc. civ., costituisce un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 18014 depositata il 6 giugno 2022 – Il venir meno del rapporto locativo non esclude l’imponibilità dei versamenti successivamente effettuati dall’occupante al proprietario, ben potendo gli stessi essere ricondotti all’obbligo di pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna, per il quale non è neppure necessaria la costituzione in mora ex 1591 cod. civ., e ferma comunque l’applicazione, nei casi consentiti, dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 in relazione alle indennità conseguite a titolo di risarcimento danni

Il venir meno del rapporto locativo non esclude l'imponibilità dei versamenti successivamente effettuati dall'occupante al proprietario, ben potendo gli stessi essere ricondotti all'obbligo di pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna, per il quale non è neppure necessaria la costituzione in mora ex 1591 cod. civ., e ferma comunque l'applicazione, nei casi consentiti, dell'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 in relazione alle indennità conseguite a titolo di risarcimento danni

Corte di Cassazione ordinanza n. 18012 depositata il 6 giugno 2022 – Ove il contribuente abbia proposto tempestivamente ricorso avverso un atto impositivo, l’eventuale nullità della relativa notificazione è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.

Ove il contribuente abbia proposto tempestivamente ricorso avverso un atto impositivo, l'eventuale nullità della relativa notificazione è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.

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