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Corte di Cassazione sentenza n. 16700 depositata il 24 maggio 2022 – In tema di registro, l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude  che l’imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della  definitiva  riforma dell’atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l’irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che  dovrebbe  essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità  contributiva,  equiparando  l’ipotesi  di presenza,  ancora  non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza

In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude  che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della  definitiva  riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che  dovrebbe  essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità  contributiva,  equiparando  l'ipotesi  di presenza,  ancora  non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2022, n. 18537 – I contratti collettivi non aventi efficacia ‘erga omnes’ sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto

I contratti collettivi non aventi efficacia ‘erga omnes’ sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2022, n. 18520 – Qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio

Qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2022, n. 18477 – La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere “accettizio” e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell’art. 390, u.c., c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere "accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell’art. 390, u.c., c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati

Corte di Cassazione sentenza n. 16695 depositata il 24 maggio 2022 – Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.; l’accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde  ad  un  preciso  interesse   pubblico,   volto   ad  evitare   la   formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del “ne bis in idem

Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde  ad  un  preciso  interesse   pubblico,   volto   ad  evitare   la   formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem

Corte di Cassazione sentenza n. 16689 depositata il 24 maggio 2022 – In materia di costi c. d. infragruppo, laddove la società capofila di un gruppo di imprese decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi tra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione, l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile e detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata

In materia di costi c. d. infragruppo, laddove la società capofila di un gruppo di imprese decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi tra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione, l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile e detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata

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