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Corte di Cassazione ordinanza n. 11725 depositata il 12 aprile 2022 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente  i  documenti  anche  in  sede  di gravame,  sebbene  preesistenti  al giudizio svoltosi in primo grado

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente  i  documenti  anche  in  sede  di gravame,  sebbene  preesistenti  al giudizio svoltosi in primo grado

Corte di Cassazione ordinanza n. 11724 depositata il 12 aprile 2022 – Il  divieto di nuove eccezioni in appello si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione

Il  divieto di nuove eccezioni in appello si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 maggio 2022, n. 13767 – Aspettativa sindacale non retribuita e diritto alla contribuzione figurativ

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 maggio 2022, n. 13767 Lavoratori stagionali - Aspettativa sindacale non retribuita - Diritto alla contribuzione figurativa - Art. 3, d.lgs. n. 564/1996 - Condizioni di applicabilità al rapporto di lavoro a termine - Disparità di trattamento tra lavoratore stagionale e lavoratore part-time ciclico - Esclusione Fatti di causa 1. [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 16562 depositata il 29 aprile 2022 – Cumulo della qualifica datoriale con quella di Rspp ed omessa valutazione del rischio, dell’obbligo di formazione e informazione del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 16562 depositata il 29 aprile 2022 Infortunio sul lavoro - Omicidio colposo - Responsabilità del datore - Cumulo della qualifica datoriale con quella di Rspp - Omessa valutazione del rischio - Obbligo di formazione e informazione del lavoratore Considerato in fatto 1. La Corte di appello di Venezia [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 16826 depositata il 2 maggio 2022 – Una sentenza mancante di una delle pagine che la compongono è nulla, per difetto di motivazione, quando, «a fronte di detta incompletezza materiale, la motivazione non sia idonea a rendere conto dell’iter della decisione»

Una sentenza mancante di una delle pagine che la compongono è nulla, per difetto di motivazione, quando, «a fronte di detta incompletezza materiale, la motivazione non sia idonea a rendere conto dell'iter della decisione»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 aprile 2022, n. 13646 – Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito

Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 aprile 2022, n. 13641 – Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito

Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito

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