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Corte di Cassazione sentenza n. 10881 depositata il 5 aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario,  il divieto di proporre nuove  eccezioni  in appello,  posto dal  D.Lgs.  31 dicembre  1992,  n.  546, art.  57,  comma  2,  riguarda  l’eccezione  in  senso  tecnico,  ossia  lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni diret­te a contestare la fondatezza di un ‘eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico

In tema di contenzioso tributario,  il divieto di proporre nuove  eccezioni  in appello,  posto dal  D.Lgs.  31 dicembre  1992,  n.  546, art.  57,  comma  2,  riguarda  l'eccezione  in  senso  tecnico,  ossia  lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni diret­te a contestare la fondatezza di un 'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico

Corte di Cassazione sentenza n. 10874 depositata il 5 aprile 2022 – In tema di verifica fiscale IVA, ai fini del rispetto dei principi di parità delle armi e del diritto di difesa nel procedimento tributario ex ar:tt.41 CDFUE e 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dal momento che la società semplice agri­ cola può assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui all’art.35 commi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis,  anche presso l’ufficio del registro delle imprese, cui è obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale ex art.2 comma 1 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, l’Agenzia è tenuta a fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l’identità attuale del legale rappresentante in presenza del quale effettuare la verifica, salvo delega, e cui eventualmente consegnare il processo verbale di constatazione

In tema di verifica fiscale IVA, ai fini del rispetto dei principi di parità delle armi e del diritto di difesa nel procedimento tributario ex ar:tt.41 CDFUE e 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dal momento che la società semplice agri­ cola può assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.35 commi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis,  anche presso l'ufficio del registro delle imprese, cui è obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale ex art.2 comma 1 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, l'Agenzia è tenuta a fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l'identità attuale del legale rappresentante in presenza del quale effettuare la verifica, salvo delega, e cui eventualmente consegnare il processo verbale di constatazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 aprile 2022, n. 12278 – In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2022, n. 12039 – L’accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi

L'accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi

Corte di Cassazione sentenza n. 10874 depositata il 5 aprile 2022 – In  tema  di imposte  sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che  si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna  valutazione  in  termini  di  utilità (anche  solo  potenziale  o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo  rilevanza  la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza  è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro,  l’onere  di  provare  e  documentare l’imponibile maturato e dunque l’esistenza e la  natura  del  costo,  i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, grava sul  contribuente

In  tema  di imposte  sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che  si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna  valutazione  in  termini  di  utilità (anche  solo  potenziale  o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo  rilevanza  la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza  è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro,  l'onere  di  provare  e  documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la  natura  del  costo,  i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul  contribuente

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