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CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 3938 depositata il 4 febbraio 2022 – Il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura dei garanti ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori

Il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura dei garanti ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3452 – L’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ., quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito

L’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ., quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3413 – I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti

I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 febbraio 2022, n. 3307 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la  dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Nel caso che la presunzione di distribuzione degli utili occulti non sia superata, la quota attribuita al socio non può essere considerata al netto delle imposte che la società è tenuta a pagare in quanto, trattandosi di ricavi extracontabili, nessun pagamento di imposte è ipotizzabile in tal caso

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la  dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Nel caso che la presunzione di distribuzione degli utili occulti non sia superata, la quota attribuita al socio non può essere considerata al netto delle imposte che la società è tenuta a pagare in quanto, trattandosi di ricavi extracontabili, nessun pagamento di imposte è ipotizzabile in tal caso

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 3700 depositata il 2 febbraio 2022 – Con la prescrizione del reato ascritto, la disposta confisca per equivalente va revocata, atteso che la stessa, essendo orami sottratta al regime delle misure di sicurezza, è soggetta al regime giuridico delle pene, informato ai principi di legalità e irretroattività sanciti dagli art. 25 comma 2 Cost., 7 CEDU e 2 cod. pen.

Con la prescrizione del reato ascritto, la disposta confisca per equivalente va revocata, atteso che la stessa, essendo orami sottratta al regime delle misure di sicurezza, è soggetta al regime giuridico delle pene, informato ai principi di legalità e irretroattività sanciti dagli art. 25 comma 2 Cost., 7 CEDU e 2 cod. pen.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 febbraio 2022, n. 3476 – La motivazione dell’esclusione dell’applicazione della sanzione irrogata al contribuente è del tutto apparente, in quanto si limita a ritenere sussistenti i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973 senza spiegare in cosa siano consistiti, nella fattispecie di causa, quei presupposti e quelle condizioni

La motivazione dell'esclusione dell'applicazione della sanzione irrogata al contribuente è del tutto apparente, in quanto si limita a ritenere sussistenti i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973 senza spiegare in cosa siano consistiti, nella fattispecie di causa, quei presupposti e quelle condizioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3345 – In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32, commi 1, n. 1, e 7, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (in materia di imposte dirette) e 51, comma 2, nn. 2 e 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (in materia di IVA) trovano applicazione unicamente ai conti intestati o cointestati al contribuente, e non con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l’intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti

In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32, commi 1, n. 1, e 7, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (in materia di imposte dirette) e 51, comma 2, nn. 2 e 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (in materia di IVA) trovano applicazione unicamente ai conti intestati o cointestati al contribuente, e non con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2022, n. 2356 – Spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

Spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

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