SERVIZI UTILI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 febbraio 2021, n. 3414 – In materia di contributi previdenziali, la gestione di servizi pubblici mediante società partecipate, anche in quota maggioritaria, dagli enti pubblici locali non può beneficiare dell’esonero del versamento dei contributi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, disoccupazione e mobilità, in quanto la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico.

In materia di contributi previdenziali, la gestione di servizi pubblici mediante società partecipate, anche in quota maggioritaria, dagli enti pubblici locali non può beneficiare dell'esonero del versamento dei contributi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, disoccupazione e mobilità, in quanto la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 febbraio 2022, n. 3164 – Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2, l. n. 297/1982, ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione annuale non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a  carico del datore di lavoro, di talché, perfezionandosi tale diritto non già con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge

Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2, l. n. 297/1982, ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione annuale non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a  carico del datore di lavoro, di talché, perfezionandosi tale diritto non già con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 febbraio 2022, n. 3613 – Ai sensi dell’art. 93, co. 4, l.fall. l’inammissibilità del ricorso deriva solo dalla omissione o dall’assoluta incertezza circa la somma richiesta, che invece nel caso di specie era determinabile sulla base delle deduzioni, allegazioni e produzioni effettuate dal ricorrente con l’originaria domanda e in sede di osservazioni ex art. 95, co. 2, l.fall., prima dell’udienza di accertamento dello stato passivo

Ai sensi dell’art. 93, co. 4, l.fall. l’inammissibilità del ricorso deriva solo dalla omissione o dall’assoluta incertezza circa la somma richiesta, che invece nel caso di specie era determinabile sulla base delle deduzioni, allegazioni e produzioni effettuate dal ricorrente con l’originaria domanda e in sede di osservazioni ex art. 95, co. 2, l.fall., prima dell’udienza di accertamento dello stato passivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2631 – In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui al d.m. 10 settembre 1992 possono ritenersi superati soltanto se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio «sopporta» solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo «sopportare», non alla situazione formale del pagamento, bensì all’emergere della prova concreta («se il contribuente dimostra») della «sopportazione» da parte di terzi delle spese in questione, dimostrando la provenienza delle somme utilizzate per il pagamento

In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui al d.m. 10 settembre 1992 possono ritenersi superati soltanto se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio «sopporta» solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo «sopportare», non alla situazione formale del pagamento, bensì all'emergere della prova concreta («se il contribuente dimostra») della «sopportazione» da parte di terzi delle spese in questione, dimostrando la provenienza delle somme utilizzate per il pagamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 febbraio 2022, n. 3096 – In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 – nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 che, secondo l’art.1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, ne ha fornito l’interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 – è legittima l’attività di riqualificazione dell’atto da registrare da parte dell’Amministrazione soltanto se operata “ab intriseco”, cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extratestuali, non potendosi essa fondare sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall’atto

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 che, secondo l'art.1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, ne ha fornito l'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 - è legittima l'attività di riqualificazione dell'atto da registrare da parte dell'Amministrazione soltanto se operata "ab intriseco", cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extratestuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall'atto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2022, n. 2993 – In tema di imposta di registro sugli atti giudiziarì, la sentenza di condanna, ottenuta dal creditore nei confronti del fideiussore per il recupero dì somme soggette ad IVA, è soggetta ad imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e non ad imposta di registro in misura proporzionale, senza che assuma rilievo che sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti IVA

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziarì, la sentenza di condanna, ottenuta dal creditore nei confronti del fideiussore per il recupero dì somme soggette ad IVA, è soggetta ad imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e non ad imposta di registro in misura proporzionale, senza che assuma rilievo che sia emessa contro il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2022, n. 2953 – Il legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta è chiamato a rispondere solidalmente tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, in forza del ruolo rivestito di direzione della gestione associativa nel periodo di relativa investitura

Il legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta è chiamato a rispondere solidalmente tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, in forza del ruolo rivestito di direzione della gestione associativa nel periodo di relativa investitura

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 febbraio 2022, n. 3575 – Condizioni per l’ammissione alla prosecuzione volontaria per il personale dipendente dalle aziende private del gas

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 febbraio 2022, n. 3575 Rapporto di lavoro - Personale dipendente dalle aziende private del gas - Condizioni per l'ammissione alla prosecuzione volontaria - Accertamento Rilevato che La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 691 del 2015, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di V. G. (in mobilità [...]

Torna in cima