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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3856 – Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO – Sentenza 14 gennaio 2022 – Comportamento antisindacale della società – Esercizio del diritto di sciopero – Procedimenti disciplinari – Nullità

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - Sentenza 14 gennaio 2022 Rapporto di lavoro - Comportamento antisindacale della società - Esercizio del diritto di sciopero - Procedimenti disciplinari - Nullità Motivi della Decisione Con ricorso depositato il 17/08/2021 S.C.I. SRL ha proposto opposizione avverso il decreto in data 31 luglio 2021 emesso ex articolo 28 comma 3 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 febbraio 2022, n. 3979 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2403 – E’ in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede il diniego del datore di lavoro, in assenza di apprezzabile motivo, di concedere al dipendente le ferie richieste al fine di evitare il licenziamento per superamento del periodo di comporto

E' in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede il diniego del datore di lavoro, in assenza di apprezzabile motivo, di concedere al dipendente le ferie richieste al fine di evitare il licenziamento per superamento del periodo di comporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3761 – Il vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto

Il vizio di omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c. si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3823 – In materia di licenziamento collettivo, la restrizione della platea dei lavoratori da comparare, ad esempio in quanto addetti ad una unità o ad un determinato settore, deve essere obiettivamente giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione di personale e non può costituire effetto dell’unilaterale decisione del datore di lavoro

In materia di licenziamento collettivo, la restrizione della platea dei lavoratori da comparare, ad esempio in quanto addetti ad una unità o ad un determinato settore, deve essere obiettivamente giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione di personale e non può costituire effetto dell'unilaterale decisione del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3765 – Nel rito del lavoro, il limite temporale rilevante ai fini dell’operatività della preclusione derivante dalla mancata contestazione dei fatti costitutivi addotti dall’attore e/o dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti dal convenuto è costituito dall’udienza di cui all’art. 420, comma 1, cod.proc.civ.

Nel rito del lavoro, il limite temporale rilevante ai fini dell'operatività della preclusione derivante dalla mancata contestazione dei fatti costitutivi addotti dall'attore e/o dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti dal convenuto è costituito dall'udienza di cui all'art. 420, comma 1, cod.proc.civ.

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