TRIBUTI

Trattamento fiscale delle distribuzioni effettuate da una Fondazione di famiglia del Liechtenstein a beneficiari residenti in Italia – Risposta 07 novembre 2019, n. 473 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 07 novembre 2019, n. 473 Trattamento fiscale delle distribuzioni effettuate da una Fondazione di famiglia del Liechtenstein a beneficiari residenti in Italia Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA FAMILIENSTIFTUNG è una Fondazione di famiglia del Liechtenstein(di seguito, "Fondazione" o "Istante"), fiscalmente residente [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2019, n. 28586 – In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda

In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2019, n. 28563 – In materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un’eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere tali circostanze – le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco -, provare l’esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione – Vizio di omessa pronuncia

In materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere tali circostanze - le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco -, provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2019, n. 28690 – In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982

In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 28676 depositata il 7 novembre 2019 – In tema di imposte sui redditi, l’applicazione della disciplina antielusiva di cui all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis applicabile) postula l’osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5, ed, in particolare, una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell’avviso di accertamento emesso

In tema di imposte sui redditi, l'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis applicabile) postula l'osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5, ed, in particolare, una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2019, n. 28315 – Per i tributi erariali accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell’ art. 2948 c.c., non potendo i crediti erariali essere considerati prestazioni periodiche in quanto il loro ammontare deriva da elementi riferibili a ciascun anno d’imposta anche in relazione alla sussistenza dei presupposti impositivi

Per i tributi erariali accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell' art. 2948 c.c., non potendo i crediti erariali essere considerati prestazioni periodiche in quanto il loro ammontare deriva da elementi riferibili a ciascun anno d'imposta anche in relazione alla sussistenza dei presupposti impositivi

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