CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2019, n. 28315
Tributi – Riscossione – Prescrizione – Termini
Ritenuto che
R.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avverso estratti di ruolo e cartelle esattoriali asseritamente non notificate, relative ad eterogenee pretese tributarie per annualità tra il 2005 ed il 2012 – Tarsu, tassa automobilistica, IVA, IRAP, IRPEF ed altro – ne ha parzialmente rigettato l’appello, dichiarando prescritte solo le cartelle relative a tasse automobilistiche, in quanto notificate oltre il termine triennale previsto dalla legge.
In particolare, la CTR ha ritenuto che, mentre la prescrizione decennale opera solo in caso di actio judicati, ex art. 2953 c.c., in assenza di sentenza passata in giudicato si applica la prescrizione propria del tributo. Pertanto la prescrizione è triennale per la tassa automobilistica; quinquennale per i tributi esigibili a scadenze ripetute, come la Tarsu; decennale per i tributi erariali, non essendo applicabile l’art. 2948 c.c., preso atto della mancanza di una apposita disposizione.
L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso; si costituisce altresì Agenzia delle entrate Riscossione, col patrocinio dell’avv. V.D.P. e deposita memoria.
Considerato che
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, contenendo la sentenza impugnata una unica ratio decidendi, relativa alla prescrizione del diritto azionato, costituendo il richiamo all’art. 2948 c.c. e alla sentenza passata in giudicato una mera argomentazione.
Va altresì rilevata d’ufficio l’invalidità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non risulta costituita con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, bensì tramite un difensore del libero foro, che pur munito di espressa procura speciale per il giudizio in Cassazione e pur avendo allegato la delibera del Comitato di gestione di Agenzia delle entrate riscossione, non ha tuttavia allegato l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103) (cfr. Cass. 33639/2018; n. 1992/2019). La detta costituzione in giudizio, mediante controricorso e la memoria ex art. 380-bis c.p.c., dunque, deve ritenersi radicalmente nulla; e il processo continua allora esclusivamente tra le parti originarie.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 c.c. e 5 d.l. 953/1982, come modificato dall’art. 3 d.l. 2/1986, conv. in I. 60/1986, per aver la CTR ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale anziché il termine più breve di 5 anni.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento (o la cartella come nel caso di specie) per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione propria del tributo.
Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte di legittimità (Cass. n. 11555/2018, 21623/15; 20153/14; 15619/14 ed altre) secondo cui il termine di decadenza concerne l’esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione, con la conseguenza che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario (non diversificandosi, da questo punto di vista, l’ipotesi in cui la definitività della pretesa scaturisca da giudicato, invece che dalla mancata opposizione dell’atto di accertamento, come nella specie), non resta che applicare la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, assoggettata all’unico limite della prescrizione decennale.
Va, altresì, precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. n. 23397/2016; Cass. n. 11800/2018), per i tributi erariali – IRPEF, IRES, IRAP, IVA – accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell’ art. 2948 c.c., non potendo i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto il loro ammontare deriva da elementi riferibili a ciascun anno d’imposta anche in relazione alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 4283/2010; n. 26013/2014 ). Consegue che, nella carenza di una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) quale unico termine rilevante in fase di recupero.
La CTR si è attenuta ai superiori principi laddove, escluso l’applicabilità del termine decennale che verrebbe a decorrere con riferimento all’actio judicati, ha statuito che, in assenza di una diversa prescrizione stabilita con legge, il termine di prescrizione è quello decennale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese in base al principio di soccombenza, a favore dell’Agenzia delle entrate. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in €. 2.500,00, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
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