TRIBUTI

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sentenza n. 258 sez. VII depositata il 12 marzo 2019 – Se nella cartella viene indicata solo la cifra, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, la cartella di pagamento è nulla

Se nella cartella viene indicata solo la cifra, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, la cartella di pagamento è nulla

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sentenza n. 437 sez. I depositata il 27 marzo 2019 – In assenza di prova sull’intento elusivo, il lasso di tempo, anche considerevole, fra accordo coniugale non assume alcun rilievo ai fini fiscali, per cui trova applicazione l’esenzione dall’imposta di registro nei trasferimenti immobiliari a seguito di accordi di separazione tra coniugi

In assenza di prova sull'intento elusivo, il lasso di tempo, anche considerevole, fra accordo coniugale non assume alcun rilievo ai fini fiscali, per cui trova applicazione l'esenzione dall'imposta di registro nei trasferimenti immobiliari a seguito di accordi di separazione tra coniugi

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2017 sez. XVI depositata il 3 aprile 2019 – Il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non può configurare di per sé solo un evento imprevedibile e irresistibile e quindi non rientra nella nozione di “forza maggiore” al fine di disapplicare le sanzioni

Il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non può configurare di per sé solo un evento imprevedibile e irresistibile e quindi non rientra nella nozione di “forza maggiore” al fine di disapplicare le sanzioni

Manutenzione sede Istituto Universitario Europeo – Non imponibilità – Risposta 03 settembre 2019, n. 366 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 03 settembre 2019, n. 366 Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Manutenzione sede Istituto Universitario Europeo - Non imponibilità Quesito Alfa S.r.l. (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") riferisce di essere aggiudicataria, in quanto ATI, dell'appalto stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [...]

Aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari/prodotti sostitutivi dei pasti – Risposta 03 settembre 2019, n. 365 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 03 settembre 2019, n. 365 Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari/prodotti sostitutivi dei pasti Quesito ALFA Gmbh (di seguito anche "Società" o "Istante"), con sede legale in Germania, afferma di operare nella vendita e commercializzazione di integratori alimentari e [...]

Aliquota IVA prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida – Risoluzione 02 settembre 2019, n. 79 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 02 settembre 2019, n. 79 Interpello art. 11, comma 1, legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito L’Istante (in seguito anche "Contribuente"), rappresenta di aver sempre fatturato in esenzione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2019, n. 21801 – Revoca dell’applicazione aliquota daziaria agevolata su falsi titolo di importazione agevolata – La motivazione posta a sostegno della decisione deve ritenersi gravemente carente e al di sotto del “minimo costituzionale” in quanto i giudici di merito si sono limitati ad indicare soltanto il risultato conclusivo del giudizio valutativo dei fatti dimostrati in giudizio, senza, tuttavia, evidenziare le premesse logiche ed il discorso argomentativo attraverso il quale è stato possibile pervenire a tali conclusioni

Revoca dell'applicazione aliquota daziaria agevolata su falsi titolo di importazione agevolata - La motivazione posta a sostegno della decisione deve ritenersi gravemente carente e al di sotto del "minimo costituzionale" in quanto i giudici di merito si sono limitati ad indicare soltanto il risultato conclusivo del giudizio valutativo dei fatti dimostrati in giudizio, senza, tuttavia, evidenziare le premesse logiche ed il discorso argomentativo attraverso il quale è stato possibile pervenire a tali conclusioni.

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