TRIBUTI

Redditi derivanti dal possesso di immobili situati in Francia – Riconoscimento del credito d’imposta – Risposta 28 dicembre 2018, n. 161 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 28 dicembre 2018, n. 161 Redditi derivanti dal possesso di immobili situati in Francia - Riconoscimento del credito d’imposta - art. 165 del TUIR - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Quesito Il contribuente istante, residente in Italia, rappresenta di possedere cinque fabbricati, [...]

Terapia multisistemica in acqua – Deducibilità dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR – Risposta 28 dicembre 2018, n. 159 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 28 dicembre 2018, n. 159 Terapia multisistemica in acqua - Deducibilità dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR - Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 Quesito L’istante rappresenta che a un suo figlio è stato diagnosticato un disturbo [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 60 – La dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato

La dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell'art. 31 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) - la cui mancata osservanza potrà comportare solo l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e seguenti -, purché prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. In tale arco temporale è, fra l'altro, consentito al contribuente correggere la dichiarazione stessa, per adeguarla ai criteri legali di valutazione c.d. automatica (art. 34, commi quinto e seguenti, del citato D.Lgs.), e l'Ufficio non potrà ignorare la correzione, apportata uniformandosi ai parametri legali, perché così finirebbe per assoggettare il dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 57 – L’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è previsto soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” oppure dai controlli effettuati dall’Ufficio ai sensi del comma 2-bis emerga “un’imposta o una maggiore imposta”, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori

il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 (in materia di tributi diretti), ed il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA), prevedono l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" oppure dai controlli effettuati dall'Ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione) emerga "un'imposta o una maggiore imposta", avendo la finalità di "evitare la reiterazione di errori e ... consentire la regolarizzazione degli aspetti formali". Si tratta di un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento. Pertanto, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, alcun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dalla Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui, invece, dal controllo emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione e l'amministrazione finanziaria proceda all'iscrizione a ruolo senza il preventivo invio di un avviso bonario, non si determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, e l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempreché quella comunicazione fosse dovuta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32441 – Qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32441 Accertamento fiscale - Cartella di pagamento - Notifica Fatti di causa 1. M.A., titolare di una farmacia, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale avverso la cartella esattoriale a lui notificata, per l’anno 2004, ai fini Irpef, deducendo di non avere mai ricevuto il precedente [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2018, n. 33610 – In tema di deducibilità dei costi, l’inerenza, desumibile dall’art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve essere riferita all’oggetto sociale dell’impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente

In tema di deducibilità dei costi, l'inerenza, desumibile dall'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (in precedenza, art. 75, comma 5, del detto decreto), deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile, ma - a differenza di quanto avviene ai fini della detrazione dell'IVA, rispetto alla quale il concetto ha valenza esclusivamente qualitativa - nelle imposte dirette l'antieconomicità di una spesa, ossia la sproporzione sul piano quantitativo, può costituire significativo sintomo della non inerenza della stessa» e da Cass. n. 12738 del 23/05/2018 :«In tema di deducibilità dei costi ai fini fiscali, devono essere esclusi dai componenti negativi del reddito d'impresa gli accantonamenti per la copertura del rischio inerente il contratto di interest rate swap, quando la società non operi nel settore creditizio o finanziario, in ragione dell'insussistenza del requisito dell'inerenza del costo che non può essere correlato alla mera idoneità dell'operazione a produrre reddito, dovendo essere riferibile all'oggetto dell'attività di impresa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2018, n. 33596 – Per la società consortile, costituita dalle imprese operanti in raggruppamento temporaneo per l’esecuzione di un contratto di appalto pubblico, e non svolgente attività commerciale autonoma, i costi sostenuti dalla società per l’esecuzione dell’appalto devono essere ribaltati integralmente sulle imprese consorziate e fatturati nello stesso esercizio in cui detti costi sono stati sostenuti, nel rispetto del principio di competenza

nel caso di una società consortile, costituita dalle imprese operanti in raggruppamento temporaneo per l'esecuzione di un contratto di appalto pubblico, e non svolgente attività commerciale autonoma, i costi sostenuti dalla società per l'esecuzione dell'appalto devono essere ribaltati integralmente sulle imprese consorziate e fatturati nello stesso esercizio in cui detti costi sono stati sostenuti, nel rispetto del principio di competenza, potendo l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro comportare, in astratto, l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi

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